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Ordinanza

Ordinanza n. 1853/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 8584/2014, della Corte di Appello Di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 24.11.2014, depositata e resa pubblica in data 13.11.20215, relativa al giudizio recante R.G. n. 934/2014, intentato dalla ricorrente nei confronti del Ministero della Salute, divenuta definitiva, in quanto non impugnata, così come attestato dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Appello di Napoli, in data 12.11.2025, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute, in data 10.06.2016.

Giustizia amministrativa202506628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto, ai fini dell'istruttoria sulla tempestività del ricorso, che la parte ricorrente depositi entro il 30 marzo 2026 la documentazione comprovante la ricezione della notificazione della sentenza da parte del Ministero della Salute. Ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. Le spese non sono state regolate.

TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 8584/2014

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 8584/2014, non impugnata e notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute. Il TAR ha rilevato che dagli atti non è possibile verificare la data di notificazione della sentenza ottemperanda all'Amministrazione, necessaria per controllare il rispetto del termine per la proposizione del ricorso in ottemperanza. Sebbene in calce alla sentenza sia presente la relata di notifica, manca la documentazione attestante la ricezione da parte del Ministero, in particolare la cartolina di ritorno.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la tempestività del ricorso dipende dalla data di notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, la mera relata di notifica non è sufficiente se non è accompagnata dalla prova della ricezione da parte del destinatario; il giudice può ordinare il deposito della documentazione comprovante tale ricezione prima di decidere la domanda.
  • Un'ordinanza istruttoria che dispone il deposito della prova della ricezione della notificazione e rinvia la causa non definisce la domanda di ottemperanza né consente di individuare una parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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