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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08837/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni d'imposta 1990-1992, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto residente in area colpita dal terremoto. A seguito del silenzio-diniego dell'Agenzia delle Entrate, aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda e, poi, il rigetto dell'appello dell'Ufficio con decisione passata in giudicato. In sede di ottemperanza, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato la domanda del contribuente, ritenendo di poter applicare la disciplina sopravvenuta richiamata dall'Ufficio e dando atto di un pagamento solo parziale del 50% del dovuto. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e 29 d.l. n. 162 del 2019, sostenendo che tali disposizioni non incidevano sul diritto già riconosciuto con giudicato e che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto accertare la disponibilità dei fondi e attivare le procedure esecutive necessarie; con il secondo ha dedotto che il giudice dell'ottemperanza, ove necessario, avrebbe dovuto comunque adottare i provvedimenti indispensabili all'esecuzione del giudicato, anche nominando un commissario ad acta, senza arrestarsi al richiamo dello ius superveniens.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché, sulla base dell'istanza del ricorrente, ha preso atto che il 7 maggio 2025 era stato effettuato il pagamento del residuo 50% del rimborso, cioè proprio della somma ancora controversa nel giudizio di ottemperanza e nel presente ricorso. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la declaratoria di estinzione del giudizio lo esclude.

Norme richiamate

  • L. 24 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    fondamento sostanziale della domanda di rimborso del 90% delle imposte versate dal contribuente residente in area colpita dal terremoto

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 7

    invocato dal ricorrente come norma che disciplina l'ottemperanza al giudicato nel processo tributario

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    richiamato dal ricorrente come disposizione rilevante ai fini del rimborso e della sua esecuzione

  • d.l. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies

    richiamato nel giudizio come norma sopravvenuta che, secondo l'Ufficio, avrebbe inciso sulla misura e sulle modalità del rimborso

  • L. 3 agosto 2017, n. 123

    legge di conversione del d.l. n. 91 del 2017, richiamata unitamente all'art. 16-octies

  • d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29

    richiamato nel giudizio come ulteriore jus superveniens invocato per limitare o disciplinare il rimborso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio è dichiarato estinto

  • Cass. 14 dicembre 2024, n. 32487

    richiamata per il principio secondo cui l'estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato

  • Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485

    richiamata per il medesimo principio sul contributo unificato

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta che la pretesa sostanziale ancora controversa è stata integralmente soddisfatta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e il giudizio si estingue senza decisione sui motivi.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
  • In presenza di un giudicato favorevole al contribuente e di un giudizio di ottemperanza, le questioni relative all'incidenza di norme sopravvenute e alla concreta esecuzione del rimborso restano assorbite se la controversia viene meno per pagamento integrale della somma residua.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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