Cassazione Penale, Sentenza n. 30659/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente disposto su somme ritenute profitto di una contestata truffa aggravata ai danni di un ente erogatore di contributi e di autoriciclaggio. Il Tribunale, in sede di rinvio dopo una precedente annullamento dell'ordinanza cautelare reale, ha confermato il sequestro. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e deducendo cinque motivi: 1) violazione di legge e motivazione apparente sulla sussistenza del fumus del reato di truffa aggravata, sostenendo che non fosse stata individuata una specifica condotta omissiva decettiva, né un obbligo giuridico di comunicazione, che mancasse il nesso causale con l'induzione in errore dell'ente e che non fosse stata applicata la valutazione ex ante dell'idoneità degli artifizi; 2) violazione di legge sul fumus dell'autoriciclaggio, contestando sia il reato presupposto sia il nesso causale tra la pretesa truffa e le operazioni patrimoniali indicate come autoriciclaggio; 3) violazione di legge sul periculum in mora, per mancata individuazione di elementi concreti di dispersione e mancata valutazione della consistenza patrimoniale e della tracciabilità delle operazioni; 4) violazione dell'art. 311, comma 1, c.p.p. per l'illegittima condanna alle spese processuali; 5) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. La pubblica accusa ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza della motivazione del Tribunale sia sul fumus che sul periculum.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ritenendola formulata invocando una norma non pertinente alle misure cautelari reali. Nel merito ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le doglianze, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in realtà a censurare vizi di motivazione non deducibili nel giudizio di legittimità in materia di sequestro preventivo. Ha ritenuto che il Tribunale avesse reso una motivazione non apparente e coerente con i principi fissati nella precedente sentenza rescindente sia sul fumus dei reati ipotizzati sia sul periculum in mora. Ha inoltre considerato non fondato il motivo sulle spese processuali, definendolo privo di base normativa e fondato su precedenti non pertinenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310, comma 3, c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere la sospensione dell'esecuzione, ma ritenuta non pertinente perché riferita alle misure cautelari personali e non al sequestro preventivo.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Nel giudizio sul riesame del sequestro preventivo sono deducibili soltanto violazioni di legge; le censure che in realtà mirano a contestare la motivazione sono inammissibili.
art. 627 c.p.p.
La doglianza sul preteso mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente è stata ritenuta, in concreto, una critica motivazionale non consentita.
art. 311 c.p.p.
La censura relativa alla condanna alle spese nel riesame è stata ritenuta infondata e priva di fondamento normativo nel modo prospettato dal ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 640-bis c.p.
Reato presupposto/prospettato quale truffa aggravata ai danni dell'ente erogatore, rispetto al quale la Corte richiama la valutazione del fumus operata dal Tribunale.
art. 648-ter.1 c.p.
Reato di autoriciclaggio contestato come ulteriore titolo posto a fondamento del sequestro preventivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di legittimità avverso il sequestro preventivo, il sindacato della Cassazione è limitato alle violazioni di legge: non sono deducibili, sotto la veste formale della violazione di legge, censure che mirano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto o della motivazione.
- Una motivazione del Tribunale sul fumus e sul periculum in mora che sia coerente, non apparente e conforme ai principi già affermati dalla sentenza rescindente non è censurabile in cassazione come vizio motivazionale.
- In sede di truffa, la condotta decettiva può essere anche omissiva, ma la sua configurabilità va valutata ex ante, verificando l'idoneità degli artifici o raggiri a indurre in errore il soggetto passivo.
- In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la sussistenza del periculum in mora può essere desunta da elementi concreti che evidenzino manovre fraudolente e occultamento della provenienza illecita del profitto.
- La condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso segue la disciplina generale dell'art. 616 c.p.p.; non è configurabile un principio per cui tale condanna sarebbe subordinata alla manifesta infondatezza del ricorso.
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