Cassazione Penale, Ordinanza n. 29155/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del G.I.P., aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione e cessione illecita di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omessa applicazione della riduzione di pena nella massima estensione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato i presupposti per il massimo sconto di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse sufficiente, logica e coerente con le risultanze processuali nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato oggetto di condanna, in materia di stupefacenti, rispetto alla quale è stata rideterminata la pena in appello
art. 62-bis cod. pen.
disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego della loro massima estensione, se adeguatamente motivato e coerente con gli elementi di causa, non è censurabile in cassazione
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
richiamata a sostegno del principio per cui una motivazione non illogica e coerente con le emergenze processuali sulla misura delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità
Massime di principio
- Il diniego o la limitazione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito offra una motivazione non manifestamente illogica, anche se sintetica, e coerente con le risultanze processuali.
- La censura di violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondata quando tende, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla concessione e sull'estensione delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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