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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10411/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il difensore censurava: 1) errata applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso", sostenendo che il Tribunale avrebbe semplicemente richiamato gli elementi dell'estorsione senza fornire indizi specifici dell'aggravante e si sarebbe limitato a frasi apodittiche come "condizioni ambientali"; 2) errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. e mancanza dei presupposti per la custodia cautelare in carcere, in ragione dell'effettiva interruzione dei contatti, del carattere fallimentare dei tentativi estorsivi, dell'assenza di collegamento mafioso del ricorrente e della vetustà/irrilevanza di precedenti

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" sulla base degli elementi indiziari (espressioni come la richiesta di "un regalo" in cambio di "protezione" che richiamano la prassi delle consorterie mafiose) e ha confermato che non è necessaria la prova dell'appartenenza ad un'associazione mafiosa. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha affermato che la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p. si applica anche ai reati tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1; ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e coerente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991, n.152 conv. L. 12/07/1991, n.203)

    utilizzazione del "metodo mafioso"

    L'aggravante opera anche se non è dimostrata l'esistenza dell'associazione mafiosa: basta che la violenza o la minaccia richiamino nella vittima la percezione della forza intimidatrice tipica del vincolo associativo. Le espressioni volte a ottenere "protezione" o un "regalo" possono costituire indizio idoneo

  • art. 416-bis cod. pen.

    associazione di cui all'art. 416-bis

    Distinzione tra la fattispecie di associazione mafiosa e l'aggravante per l'uso del metodo mafioso: la prova dell'associazione non è necessaria per applicare l'aggravante del metodo

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere

    Tale presunzione, prevista per alcuni delitti gravi, si estende anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, rendendo più agevole la conferma della custodia cautelare in carcere in sede di riesame

  • art. 275 c.p.p.

    assoluta necessità di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere

    Richiamata dal ricorrente per contestare la misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato le esigenze cautelari e che le ragioni addotte dal difensore (interruzione dei contatti, tentativi infruttuosi, assenza di collegamenti mafiosi) non fossero idonee a sovvertire la motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento

    La Corte ha applicato la sanzione prevista per il ricorso dichiarato inammissibile e, ravvisando profili di colpa, ha ordinato anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.

    articolo 94, comma 1-ter (e riferimenti al comma 1-bis)

    La copia della decisione deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti, attuando disposizioni sul regime di esecuzione della detenzione

Massime di principio

  • L'aggravante per l'uso del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova dell'appartenenza a un'associazione mafiosa: è sufficiente che minacce o richieste richiamino nella vittima la percezione della forza intimidatoria tipicamente mafiosa.
  • Espressioni del tipo "protezione" o la richiesta di un "regalo" in relazione al controllo di un cantiere o territorio sono indizi rilevanti e spesso decisivi, in fase cautelare, per ritenere configurabile il metodo mafioso.
  • La mera fallimentarietà o l'inefficacia pratica di tentativi estorsivi non esclude automaticamente l'esigenza di custodia cautelare; il giudice valuta il quadro indiziario complessivo e le esigenze di prevenzione/incolumità pubblica.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per reati aggravati dal "metodo mafioso" si applica anche ai tentativi: ciò rende più difficile per la difesa ottenere la remissione in libertà in sede di riesame senza elementi probatori concreti che scalfiscano la motivazione.
  • Le censure generiche (es. riferimenti non analitici a "condizioni ambientali") sono deboli in Cassazione se il giudice di merito ha fornito ragioni congrue e coerenti; la critica deve mostrare la mancata o illogica valutazione degli elementi decisivi.

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