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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09364/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, emesso da un comune nei confronti del proprietario di un immobile censito al catasto nella categoria A/10, formalmente destinato a ufficio/studio ma di fatto adibito ad abitazione principale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece riconosciuto l'agevolazione per abitazione principale, valorizzando una nozione materiale e non formale di abitazione principale e ritenendo irrilevante la categoria catastale. Il comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che nel 2012 l'immobile non avesse destinazione abitativa, poiché classificato A/10, e che l'uso come dimora abituale fosse incompatibile con il classamento catastale; ha quindi contestato il riconoscimento dell'esenzione/agevolazione per un immobile abusivamente adibito ad abitazione principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del comune. Ha affermato che, ai fini dell'agevolazione IMU per abitazione principale, rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile e non la sola destinazione di fatto o la residenza anagrafica del possessore. Poiché l'immobile era classificato in A/10 e il contribuente non aveva impugnato il classamento, non poteva beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011

    L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale, ma tale nozione presuppone un immobile iscritto o iscrivibile al catasto come unica unità immobiliare; per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è determinato anche in base alla categoria catastale, con esclusione della A/10 dal moltiplicatore ordinario.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina agevolativa sull'abitazione principale in materia di imposta immobiliare.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61

    Il classamento si effettua in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche dell'unità immobiliare rilevate al sopralluogo.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 62

    La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell'agevolazione fiscale per l'abitazione principale, nel sistema IMU rileva in via decisiva il classamento catastale dell'immobile; la mera utilizzazione di fatto come abitazione e la residenza anagrafica non sono sufficienti se il bene è iscritto in una categoria catastale incompatibile con la destinazione abitativa agevolata.
  • Quando il contribuente pretenda un trattamento fiscale fondato su una diversa destinazione dell'immobile rispetto a quella risultante dal catasto, egli deve contestare l'atto di classamento; in difetto, il classamento fa stato ai fini tributari.
  • La categoria catastale non è un dato meramente formale, ma incide sulla base imponibile e riflette la diversa destinazione del bene; pertanto non può essere disapplicata solo perché l'immobile sia di fatto adibito ad uso diverso da quello corrispondente alla categoria.
  • Il principio di uguaglianza non giustifica l'estensione di un'agevolazione fiscale a situazioni che non rispettano i presupposti di legge, poiché l'uguaglianza va valutata tra fattispecie omogenee e conformi alla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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