Sentenza del 28/09/2016 n. 19096 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva ritenuto tempestiva la domanda di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate sull'incentivo all'esodo. Secondo l'Agenzia, l'istanza presentata il 7 maggio 2008 era tardiva, poiché il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorreva dalla data del versamento o della ritenuta, e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva riconosciuto il contrasto della disciplina nazionale con il diritto comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento dell'imposta, anche quando l'indebito sia stato riconosciuto soltanto successivamente da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Poiché l'istanza del 7 maggio 2008 era stata presentata oltre 48 mesi dopo la ritenuta effettuata nell'anno indicato, il rimborso non poteva essere riconosciuto. Le spese sono state compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, commi 1 e 2
Il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta.
La domanda di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento o dalla ritenuta, a pena di decadenza. Il termine non decorre dalla successiva pronuncia giudiziale che abbia dichiarato l'incompatibilità della disciplina fiscale con il diritto dell'Unione europea.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
La disposizione è richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai termini per la proposizione della domanda di rimborso e alla sua tardività.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-128/07 del 16 gennaio 2008
La pronuncia ha riconosciuto il contrasto della disciplina nazionale di agevolazione fiscale con una direttiva europea, ampliandone retroattivamente l'ambito soggettivo, ma non ha fatto decorrere nuovamente il termine decadenziale per chiedere il rimborso.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
Il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria per l'esercizio del diritto al rimborso di un'imposta dichiarata successivamente incompatibile con il diritto comunitario decorre dalla data del versamento e non da quella della pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario.
Il principio delle Sezioni Unite esclude che una successiva decisione europea possa riaprire o posticipare il termine decadenziale già iniziato con il versamento dell'imposta.
Massime di principio
- Per le domande di rimborso tributario soggette a un termine decadenziale, il termine decorre normalmente dal versamento dell'imposta o dalla ritenuta, non dalla data in cui una sentenza successiva accerta l'illegittimità o l'incompatibilità europea della pretesa fiscale.
- Il principio dell'overruling e del giusto processo non consente, di regola, di estendere o posticipare termini sostanziali di decadenza previsti dalla legge.
- Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea può avere effetti retroattivi sul riconoscimento dell'indebito, ma non necessariamente riapre i termini già scaduti per richiedere il rimborso.
- Chi ritiene di aver versato un'imposta non dovuta dovrebbe presentare l'istanza di rimborso entro il termine previsto dalla disciplina applicabile, senza attendere l'esito di eventuali controversie o pronunce successive.
- Quando la giurisprudenza è incerta, l'eventuale compensazione delle spese non modifica l'esito sostanziale della causa: in questo caso il contribuente ha perso il diritto al rimborso per tardività.
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