Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17254/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Vaiano Paolino per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, commi 1,2,3,8 con aggravante comma 6) e reati connessi (associazione per delinquere finalizzata al gioco e gestione di piattaforme di scommesse non autorizzate). Il ricorso articolava tre censure: 1) nullità del provvedimento per discrepanza nella sottoscrizione del collegio (artt. 546, commi 2-3 e 178 c.p.p.); 2) vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria rispetto all'ordinanza del primo giudice (artt. 292 e 309 c.p.p.); 3) carenza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari e sull'attualità del pericolo di reiterazione, con contestazione della scelta della custodia in carcere (art. 275 c.p.p.).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse poiché il vizio formale è stato sanato con il successivo deposito di un'ordinanza identica regolarmente sottoscritta. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata: il giudice ha valorizzato elementi convergenti relativi alla posizione di Vaiano (contatti telefonici con esponenti del clan, identificazione nominale e descrittiva, osservazioni di videosorveglianza su ripetuti incontri con esponenti del clan, intercettazioni che lo qualificano come guardaspalle, ruolo operativo nell'agenzia PJ Nola e funzioni relative a interlocuzioni su debiti del settore scommesse), circostanze ritenute sufficienti a sostenere la gravità indiziaria. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che, nel caso di associazioni mafiose 'storiche', opera la presunzione di attualità delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p., superabile solo da prova di recesso o cessazione dell'attività; il solo decorso del tempo non è idoneo a escludere il pericolo di reiterazione se non accompagnato da elementi concreti di allontanamento. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e si dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che configura l'associazione mafiosa; utilizzata per contestare la partecipazione al clan Russo e per giustificare la gravità indiziaria e l'applicazione delle misure cautelari, inclusa l'aggravante prevista dal comma 6

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di mafia; nella giurisprudenza richiamata la presunzione è difficile da superare e può essere superata solo con il recesso dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa; il mero 'tempo silente' non è sufficiente

  • artt. 292 e 309 c.p.p.

    Richiamati in relazione al dovere di motivazione; la Cassazione conferma che il riesame può motivare per relationem quando il quadro argomentativo complessivo giustifichi il provvedimento, purché siano presenti elementi minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza

  • artt. 546, commi 2 e 3 e art. 178 c.p.p.

    Norme sulle formalità e sulla sottoscrizione dei provvedimenti collegiali; la mancata sottoscrizione determina una nullità relativa sanabile e, se sanata con successivo deposito regolare, l'interesse all'impugnazione può venire meno

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma sull'adempimento di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La conferma di custodia cautelare per fatti connessi ad associazione mafiosa può poggiare su un insieme di elementi convergenti (contatti, intercettazioni, osservazioni, ruolo operativo) anche se nessuno di essi da solo è decisivo; la valutazione complessiva è idonea a sostenere la gravità indiziaria
  • Nei giudizi di riesame non è sempre richiesto che il tribunale ripeta integralmente l'autonoma ricognizione probatoria del primo giudice: è ammissibile la motivazione per relationem se il quadro argomentativo complessivo fornisce adeguata giustificazione e risponde alle censure difensive con sufficiente specificità
  • La mancata sottoscrizione formale di un provvedimento collegiale costituisce nullità relativa; tale vizio può essere sanato con il successivo deposito di un provvedimento identico regolarmente sottoscritto, e, ove sanato, l'interesse ad impugnare viene meno
  • Per i reati di mafia opera una presunzione di attualità delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p.: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici (recesso, cessazione dell'attività del gruppo, disgregazione organica) per superare la presunzione; il semplice decorso del tempo è insufficiente
  • In sede di cassazione il sindacato sulle prove è limitato: si controlla la completezza, coerenza e ragionevolezza dell'itinerario argomentativo del giudice, non la valutazione probatoria di merito; censure generiche o non confrontate puntualmente con i passaggi decisionali sono destinate a essere respinte

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.