Cassazione Civile, Ordinanza n. 19877/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorziata)
La controversia
Una società consorziata ha convenuto in giudizio la mandataria consortile e la società fornitrice di energia elettrica, deducendo che il contratto di somministrazione stipulato per la fornitura di energia elettrica fosse invalido o inefficace, che le condizioni economiche applicate fossero più onerose di quelle inizialmente prospettate e che vi fossero state violazioni degli obblighi informativi e di esecuzione del mandato. Ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto e la restituzione delle somme pagate in eccedenza, oltre a domande risarcitorie e, in subordine, la contestazione di specifiche voci di addebito relative alla quota di energia a prezzo fisso. La società fornitrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in base a una clausola contrattuale di foro esclusivo di Milano. Il Tribunale ha declinato la competenza per le domande relative al contratto di fornitura e, separatamente, ha trattenuto la domanda subordinata contro la mandataria. La ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo: (1) l'esistenza di un cumulo oggettivo e la connessione tra le domande, con conseguente applicabilità dell'art. 33 c.p.c.; (2) l'incompletezza e quindi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, perché la convenuta avrebbe dovuto contestare la competenza anche rispetto ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c.; (3) l'erronea pronuncia d'ufficio del Tribunale sulla competenza territoriale per domande rispetto alle quali nessuna parte aveva tempestivamente eccepito l'incompetenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza: ha ritenuto sussistente la connessione tra le domande proposte cumulativamente contro la mandataria e la fornitrice, sia per l'oggetto sia per il titolo, ha affermato che il foro convenzionale esclusivo pattuito con la sola fornitrice era derogabile per connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c. e ha osservato che l'eccezione di incompetenza era incompleta perché non estesa anche ai criteri generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. con riferimento alle domande contro la mandataria. Ne è derivata la dichiarazione di competenza del Tribunale di Torino su tutte le domande proposte, con termine di tre mesi per la riassunzione. Le spese sono state poste a carico della resistente e dell'intimata in solido.
Norme richiamate
art. 33 c.p.c.
"Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo"
La connessione per oggetto o per titolo consente di attrarre al medesimo foro cause proposte contro più persone, anche in presenza di foro convenzionale esclusivo, quando le domande sono cumulativamente proposte e il foro pattizio non vincola tutti i convenuti.
artt. 18 e 19 c.p.c.
Sono i criteri generali di competenza territoriale che, nel cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., devono essere specificamente contestati da chi eccepisce l'incompetenza, non essendo sufficiente il solo richiamo al foro convenzionale.
art. 38 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina delle eccezioni di incompetenza territoriale per affermare che l'eccezione deve essere completa e tempestivamente articolata secondo i criteri pertinenti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte; nel caso concreto, la decisione d'ufficio sulla competenza per domande non coperte da eccezione completa è stata ritenuta erronea.
art. 42 c.p.c.
Il regolamento necessario di competenza è ammissibile quando il provvedimento impugnato definisce definitivamente la competenza declinandola.
Massime di principio
- Nel cumulo soggettivo di domande, la connessione rilevante ai fini dell'art. 33 c.p.c. può sussistere anche quando i petita coincidono o si sovrappongono solo in parte, pur essendo diverse le causae petendi, purché le pretese siano dirette al medesimo bene della vita o siano funzionalmente collegate.
- La connessione per titolo ricorre quando le domande contro i diversi convenuti discendono da rapporti giuridici tra loro integrati nella stessa operazione negoziale, come quando il contratto concluso con il terzo è stipulato dal mandatario in esecuzione del mandato conferito dal mandante.
- Il foro convenzionale esclusivo pattuito da uno solo dei convenuti è derogabile per connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., se l'altro convenuto non è vincolato alla clausola e la causa è proposta cumulativamente contro più soggetti.
- Chi eccepisce l'incompetenza territoriale in presenza di cumulo soggettivo deve contestare la competenza anche con riferimento ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c. per tutte le domande cumulate; in difetto, l'eccezione è incompleta e non può sorreggere la declinatoria di competenza sull'intera controversia.
- Quando la domanda principale è articolata in più profili, il giudice deve distinguere correttamente tra domande principali e subordinate, perché l'erronea qualificazione può incidere sulla verifica della competenza e sull'operatività della clausola di foro esclusivo.
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