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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09242/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dall’agente della riscossione contro il decreto di esecutività emesso in una procedura fallimentare. Il giudice di merito aveva ammesso solo in parte i crediti insinuati, ritenendo prescritti gli importi residui per il decorso del termine quinquennale tra la notifica delle cartelle e il deposito della domanda di ammissione. Secondo il tribunale, né la comunicazione del preavviso e dell’avviso di iscrizione ipotecaria né i pagamenti risultanti dagli estratti prodotti dall’opponente avevano efficacia interruttiva della prescrizione. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi, deducendo in particolare che i pagamenti rateali eseguiti dal debitore, conseguenti a istanze di rateizzazione presentate in due occasioni, integravano riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. e quindi interrompevano la prescrizione; ha inoltre sostenuto che il tribunale avesse erroneamente preteso la produzione dell’accordo di rateizzazione e avesse negato valore agli estratti di ruolo/documentazione prodotta. Gli ulteriori motivi riguardavano la valenza interruttiva della comunicazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, la sospensione del termine di prescrizione nel periodo emergenziale e le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, perché le istanze di rateizzazione presentate dal debitore e i successivi pagamenti parziali, pacifici in causa, erano sufficienti a integrare un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione. Ha affermato che non era necessaria la produzione dell’accordo di rateizzazione né una espressa manifestazione di volontà ricognitiva, essendo sufficiente la volontarietà e consapevolezza del debito. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata contestata la parziale ammissione del credito.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza documentale degli estratti di ruolo e degli atti della riscossione.

  • art. 1 D.M. n. 321 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione e documentazione degli estratti di ruolo.

  • art. 6 D.M. n. 321 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione e documentazione degli estratti di ruolo.

  • art. 2718 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del valore probatorio degli estratti di ruolo/documenti prodotti.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito, anche desumibile dalla domanda di rateizzazione e dai pagamenti conseguenti, interrompe la prescrizione senza necessità di una specifica intenzione ricognitiva.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per escludere che la comunicazione degli atti della riscossione avesse efficacia interruttiva nei termini ritenuti dalla Corte di cassazione non decisivi nel presente passaggio.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per escludere l’efficacia interruttiva della comunicazione degli atti della riscossione.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Le circostanze della presentazione delle istanze di rateizzazione e dei pagamenti erano comunque da considerarsi pacifiche/provate nel processo.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell’altrui diritto ex art. 2944 c.c. è atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che richiede solo volontarietà e consapevolezza dell’esistenza del debito, non una specifica intenzione ricognitiva o formule solenni.
  • La domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore integra, di regola, riconoscimento del debito e produce l’interruzione della prescrizione, anche se accompagnata da riserve sulla sussistenza o sulla contestabilità della pretesa.
  • Quando la richiesta di rateizzazione è seguita da pagamenti parziali, il comportamento complessivo del debitore è idoneo a confermare il riconoscimento del debito e a far decorrere un nuovo termine di prescrizione dalla scadenza delle singole rate.
  • La ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento è opponibile al curatore, salvo la prova, gravante sulla procedura, dell’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale.
  • Ai fini dell’efficacia interruttiva del riconoscimento del debito non è decisiva la produzione dell’accordo formale di rateizzazione, ove risultino provate la domanda del debitore e l’esecuzione dei pagamenti conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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