Cassazione Penale, Sentenza n. 25388/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto accresciuta la pericolosità sociale di Lauricella e aveva disposto la sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione alla casa di lavoro. Il difensore ha contestato la legittimità della sostituzione ai sensi dell'art. 231 c.p., sostenendo che: la libertà vigilata era sospesa al momento dei nuovi fatti per l'applicazione della sorveglianza speciale; per il fatto più grave era intervenuta sentenza di assoluzione; non vi sarebbero state ulteriori trasgressioni significative; nei nuovi procedimenti Lauricella non sarebbe stato capo-promotore ma un partecipante di minore rilievo; i nuovi elementi rappresenterebbero una prosecuzione dell'originaria condotta e non un nuovo illecito giustificativo di aggravamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura difensiva: la ripresa della condotta associativa, anche in posizione di minor rilievo, e le gravi recidive documentate giustificano la valutazione di mancato ravvedimento e l'aggravamento della misura; la sostituzione con la casa di lavoro può essere disposta senza previa applicazione della cauzione quando sussistono trasgressioni particolarmente gravi o ripetute. Inoltre, è stato escluso che la libertà vigilata dovesse considerarsi cessata per effetto della sorveglianza; la libertà vigilata era comunque in corso di esecuzione nel periodo considerato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 231 cod. pen.
Prevede l'applicazione della cauzione di buona condotta in caso di trasgressione degli obblighi della libertà vigilata e la possibilità, nei casi di particolare gravità o di ripetute inosservanze (o in mancanza della cauzione), di sostituire la misura con l'assegnazione alla casa di lavoro; la giurisprudenza interpreta tale norma nel senso che la sostituzione può avvenire anche senza preventiva cauzione se la trasgressione è particolarmente grave o ripetuta.
art. 13 d.lgs. n. 159/2011
Nel contesto del provvedimento è stato interpretato nel senso che, quando la libertà vigilata è stata applicata, la pronuncia della sorveglianza non determina automaticamente la cessazione degli effetti della libertà vigilata nei periodi rilevanti, sicché le condotte emerse possono essere considerate in costanza di esecuzione della libertà vigilata.
Sez. 1, n. 23857 del 09/07/2020 (Ferrandu)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la sostituzione della libertà vigilata con casa di lavoro non deve necessariamente essere preceduta dall'applicazione della cauzione quando il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave o di ripetute inosservanze.
Sez. 1, n. 52020 del 13/09/2017 (Schisa)
Giurisprudenza che richiede, per la revoca del beneficio, trasgressioni tali da dimostrare il mancato ravvedimento e costituiscano sicuro elemento rivelatore della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale; il giudice deve accertare che l'addebito concretizzi una grave inosservanza del regime di vita imposto.
Massime di principio
- La sostituzione della libertà vigilata con misure più afflittive (casa di lavoro/colonia agricola) può avvenire senza preventiva cauzione quando emergono trasgressioni particolarmente gravi o ripetute.
- La ripresa di condotte associative, anche se in ruolo minore rispetto al passato, è indice di rivitalizzazione dei legami criminali e può costituire elemento sufficiente per ritenere il mancato ravvedimento.
- La mera diversa qualificazione del ruolo (da capo-promotore a partecipante) non esclude la rilevanza della condotta ai fini della valutazione della pericolosità sociale.
- La sospensione formale della libertà vigilata per l'applicazione di altre misure non sempre impedisce che fatti successivi siano valutati come commessi in costanza di esecuzione della libertà vigilata, secondo le specifiche disposizioni e interpretazioni applicabili.
- Il giudice deve comunque motivare specificamente la valutazione dell'aggravamento e verificare che le condotte contestate costituiscano una grave inosservanza e dimostrino il mancato ravvedimento; la decisione non deve essere automatica ma fondata su elementi concreti.
- Per la difesa, le linee argomentative più efficaci sono: dimostrare l'assenza di prova concreta delle nuove condotte, l'assenza di ripetizione o gravità delle trasgressioni, la sospensione effettiva della libertà vigilata o l'esistenza di sentenze assolutorie incisive; tali elementi devono essere mirati a contrastare la valutazione del mancato ravvedimento.
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