Ordinanza n. 1865/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei separati provvedimenti di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di demolizione reg. n. 7 del 29 maggio 2023, rispettivamente notificati al ricorrente in data 23 gennaio 2024 e 11 marzo 2024, emessi dal Comune di Cosenza –Settore X Urbanistica; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cozza Walter il 15 agosto 2026: - della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, finalizzato all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della medesima legge, dell’ordinanza di demolizione n. 17/2023 del 6 giugno 2023, emessa dal Comune di Cosenza, prot n. 92789 del 22 luglio 2026 e notificata alle parti in pari data a mezzo pec, nonché di tutti gli altri atti presupposti e prodromici rispettivamente alla comunicazione di cui sopra non espressamente indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di demolizione n. 17/2023 e, con motivi aggiunti, comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della medesima ordinanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le note del Comune di Cosenza del 12 luglio 2023, 23 gennaio 2024 e 11 marzo 2024 con cui era stata sospesa l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di demolizione n. 17/2023 del 6 giugno 2023. A seguito della prospettata sopravvenuta carenza di interesse per il decorso del termine di efficacia delle sospensioni, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro la comunicazione comunale di avvio, ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, di un procedimento di annullamento d’ufficio dell’ordinanza di demolizione, adottata ai sensi dell’art. 21-nonies. Il testo non espone specifiche censure di legittimità articolate contro la comunicazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né il ricorso principale né i motivi aggiunti. Rilevato che i motivi aggiunti hanno modificato l’assetto degli interessi controversi e che il procedimento di autotutela è ancora pendente, ha disposto la trattazione congiunta delle impugnazioni in un’udienza pubblica da fissare dopo la conclusione del procedimento, il cui esito definirà la condizione giuridica dell’immobile. Ha precisato che, se il Comune non conclude il procedimento nei termini di legge, il ricorrente potrà esperire le tutele contro il silenzio-inadempimento. La decisione è interlocutoria e non regola le spese.
Norme richiamate
artt. 21-quater l. 241/1990
con ordinanza n. 1425 del 17 luglio 2026, questo Collegio ha sottoposto alle parti la questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale, per decorso del termine di efficacia delle note di sospensione, ai sensi degli artt. 21-quater della legge n. 241/1990;
Il richiamo agli artt. 21-quater è utilizzato per prospettare che il decorso del termine di efficacia delle note di sospensione possa determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale; la questione non viene decisa in questa ordinanza.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, finalizzato all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della medesima legge, dell’ordinanza di demolizione n. 17/2023 del 6 giugno 2023, emessa dal Comune di Cosenza
Gli articoli sono indicati come base normativa della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; l’ordinanza non svolge un’autonoma interpretazione delle garanzie partecipative.
art. 21-nonies l. 241/1990
il procedimento amministrativo di autotutela avviato dal Comune di Cosenza non è ancora concluso e che il suo esito determinerà la condizione giuridica finale dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione;
La pendenza del procedimento di annullamento d’ufficio e la rilevanza del suo esito per la posizione giuridica dell’immobile giustificano il rinvio della trattazione delle impugnazioni a dopo la conclusione del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
resta fermo che, qualora l’amministrazione comunale non concluda il procedimento nei termini di legge, il ricorrente potrà esperire le tutele previste dall'ordinamento avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione;
In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, il privato conserva la possibilità di attivare le tutele giurisdizionali contro il silenzio-inadempimento.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio relativo a provvedimenti incidenti sull’efficacia di un ordine di demolizione, viene avviato un procedimento di autotutela sull’ordine stesso e il suo esito è destinato a determinare la condizione giuridica dell’immobile, è giustificata la trattazione congiunta delle impugnazioni dopo la conclusione del procedimento, per economia processuale.
- Il rinvio della trattazione in attesa della conclusione del procedimento amministrativo non preclude al privato le tutele contro il silenzio-inadempimento qualora l’amministrazione non provveda entro i termini di legge.
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