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Sentenza

Sentenza n. 4433/2026 - Napoli, Sezione 1

Giustizia amministrativa202302507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di restituzione delle retribuzioni percepite durante il periodo di effettivo servizio, a seguito delle dimissioni volontarie intervenute prima del superamento dell’80% della durata contrattuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricercatrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già titolare di un contratto di ricerca a tempo determinato presso l’Università nell’ambito del programma PON AIM, aveva rassegnato le dimissioni volontarie dopo avere vinto un concorso per il reclutamento di un altro ricercatore. L’Università le aveva chiesto la restituzione delle somme percepite a titolo retributivo durante il periodo di effettivo servizio, richiamando la clausola del disciplinare di attuazione secondo cui l’interruzione del rapporto prima del superamento dell’80% della durata del contratto comportava la revoca del finanziamento e il recupero delle somme. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della richiesta e delle clausole presupposte, sostenendo che le somme avevano natura retributiva, costituivano il corrispettivo di prestazioni lavorative già eseguite e non potevano essere restituite retroattivamente. Ha invocato, tra l’altro, gli artt. 36 Cost., 1373, 1375, 2113, 2119 e 2126 c.c., nonché la tutela dell’affidamento, contestando anche l’inerzia dell’Università nel garantire la prosecuzione del progetto dopo le dimissioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la richiesta di restituzione e gli atti impugnati. Il contratto di ricerca è stato qualificato come rapporto ad esecuzione continuata: il recesso può sciogliere il vincolo per il futuro, ma non incide sulle prestazioni già eseguite. La clausola del disciplinare non è stata qualificata come multa penitenziale ai sensi dell’art. 1373, comma 2, c.c., poiché non prevedeva uno specifico corrispettivo del recesso determinato o determinabile sulla base di criteri certi. L’Università aveva invece commisurato il preteso indennizzo alle retribuzioni già corrisposte, sovrapponendo indebitamente un eventuale credito risarcitorio o indennitario dell’Ateneo al distinto rapporto retributivo. Tale parametro è stato ritenuto generico, imprevedibile e casuale, oltre che incompatibile con l’art. 36 Cost., perché avrebbe privato retroattivamente la lavoratrice della retribuzione relativa all’attività effettivamente prestata. Il giudice ha precisato che l’Università conserva la possibilità di far valere, con gli strumenti ordinari, eventuali pretese risarcitorie per il danno derivante dall’interruzione del rapporto, ma non può richiedere sic et simpliciter la restituzione delle retribuzioni maturate. Le spese sono state compensate per la particolarità e controvertibilità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa

    La tutela costituzionale della retribuzione impedisce che somme corrisposte per prestazioni lavorative già eseguite siano retroattivamente private della loro natura retributiva e richieste in restituzione sulla base di un parametro generico e imprevedibile.

  • art. 1373 c.c.

    nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso non può avere effetto per le prestazioni già eseguite

    Il recesso dal contratto di ricerca produce effetti per il futuro e non travolge le prestazioni già eseguite né il diritto al relativo corrispettivo.

  • art. 1373, comma 2, c.c.

    la multa penitenziale ricorre quando le parti pattuiscono la prestazione di un corrispettivo per il recesso

    La qualificazione di una clausola come multa penitenziale richiede la previsione di uno specifico corrispettivo del recesso, determinato o determinabile mediante criteri certi, non modificabili e non casuali.

  • art. 1375 c.c.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente nell’ambito delle censure relative alla correttezza nell’esecuzione del rapporto contrattuale; la sentenza non sviluppa una distinta motivazione su tale norma.

  • art. 2113 c.c.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente tra le norme a sostegno dell’illegittimità della richiesta restitutoria; la sentenza non sviluppa una distinta motivazione su tale norma.

  • art. 2119 c.c.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente tra le norme relative allo scioglimento del rapporto di lavoro; la sentenza non sviluppa una distinta motivazione su tale norma.

  • art. 2126 c.c.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla tutela delle prestazioni lavorative eseguite; la sentenza non sviluppa una distinta motivazione su tale norma.

Massime di principio

  • In un contratto di ricerca o altro rapporto ad esecuzione continuata, il recesso del prestatore produce effetti per il futuro e non può privarlo del corrispettivo retributivo relativo alle prestazioni già eseguite.
  • Una clausola che collega l’interruzione anticipata del rapporto alla restituzione delle somme percepite non costituisce multa penitenziale se non prevede uno specifico corrispettivo del recesso, determinato o determinabile sulla base di criteri certi, non modificabili e non casuali.
  • L’amministrazione non può commisurare automaticamente un eventuale indennizzo o risarcimento per l’interruzione anticipata del rapporto alle retribuzioni già corrisposte, perché il credito restitutorio e il credito retributivo derivano da rapporti e cause autonome.
  • La revoca del finanziamento di un progetto di ricerca può incidere sul rapporto di finanziamento e fondare eventuali pretese dell’amministrazione nei modi previsti dall’ordinamento, ma non consente, in assenza di una valida pattuizione, la restituzione sic et simpliciter delle retribuzioni maturate per lavoro effettivamente svolto.
  • Un parametro restitutorio fondato sulle retribuzioni corrisposte durante il periodo contrattuale è illegittimo quando risulta generico, imprevedibile e variabile in funzione della durata concreta del rapporto, poiché non consente al prestatore di conoscere in anticipo l’entità dell’obbligazione e contrasta con la protezione della retribuzione prevista dall’art. 36 Cost.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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