Cassazione Penale, Sentenza n. 14936/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in sede di rinvio, aveva applicato a Gerardo Santoli la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa e gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di un anno. La misura era stata motivata sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per reati fiscali e di frode (emissione di tre fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 58.273,30 e rilascio di falsi attestati di frequenza relativi a corsi di formazione), nonché sul pericolo concreto di reiterazione, dedotto anche dalla pendenza di un altro procedimento per fatti ritenuti analoghi. Il ricorso denunciava carenza e illogicità della motivazione, la natura astratta (non concreta/attuale) della valutazione del pericolo di reiterazione, l'errata valorizzazione di procedure pendenti in altri procedimenti e la mancata considerazione di elementi difensivi rilevanti (rinunce a cariche, rinnovamento degli organi societari, mancanza di poteri gestori effettivi, valutazioni ANAC, ecc.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia formulato valutazioni illogiche e meramente assertive circa la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, in particolare per aver valorizzato in modo improprio la pendenza di un altro procedimento e per aver posto su di essa un giudizio ipotetico ("sempre possibile revoca della delega") senza valutare gli elementi concreti e le circostanze difensive (tra cui la rinuncia dell'indagato a cariche nelle società interessate e il rinnovamento degli organi di Alto Calore). Ha richiamato il principio secondo cui l'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. richiede una valutazione prognostica concreta e circostanziata. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma è stata evocata in relazione al capo A dell'imputazione per reati tributari connessi a false attestazioni e omissioni fiscali; la Corte non entra nel merito della colpevolezza, ma indica che la gravità indiziaria da sola non può supplire a una carenza di valutazione prognostica sull'attualità del pericolo di reiterazione.
codice penale, artt. 110, 56, 640-bis
artt. 110, 56 e 640-bis cod. pen.
Gli articoli sono richiamati in relazione alle imputazioni di concorso nei reati (art. 110), tentativo (art. 56) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis). La Corte richiede che, anche in presenza di tali gravi indizi, la misura cautelare sia motivata con analisi prognostica concreta e non con inferenze astratte.
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte richiama e specifica il criterio interpretativo di questa disposizione: il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza di occasioni di recidiva, ma richiede una valutazione prognostica accurata che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.
Massime di principio
- Per applicare misure interdittive per pericolo di reiterazione è necessaria una valutazione prognostica concreta e circostanziata: non bastano asserzioni generiche o deduzioni 'astratte'.
- La mera pendenza di un altro procedimento per fatti analoghi non è di per sé sufficiente a fondare il pericolo di reiterazione; il giudice deve valutare la cronologia dei fatti e se, temporalmente, gli episodi costituiscono una progressione o sono fatti antecedenti.
- Non è sufficiente argomentare sul rischio teorico collegato alla possibilità di revoca di deleghe amministrative: la possibilità astratta di riacquisire poteri non può sostituire elementi probatori concreti di una propensione a delinquere.
- Il giudice deve considerare le misure e i cambiamenti organizzativi intervenuti (rinnovamento organi societari, rinunce a cariche, vincoli di delega, controlli ANAC, ecc.) quando valutano l'attualità del rischio di reiterazione.
- La gravità degli indizi di colpevolezza è rilevante ma non esaurisce la motivazione della misura cautelare: è necessaria l'ulteriore prova che esista un rischio reale e attuale di nuovi reati.
- Le censure difensive che documentano l'assenza di poteri gestori o il carattere occasionale delle condotte devono essere esplicitamente prese in considerazione e motivate dal giudice della cautela se vengono ignorate.
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