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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14936/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in sede di rinvio, aveva applicato a Gerardo Santoli la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa e gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di un anno. La misura era stata motivata sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per reati fiscali e di frode (emissione di tre fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 58.273,30 e rilascio di falsi attestati di frequenza relativi a corsi di formazione), nonché sul pericolo concreto di reiterazione, dedotto anche dalla pendenza di un altro procedimento per fatti ritenuti analoghi. Il ricorso denunciava carenza e illogicità della motivazione, la natura astratta (non concreta/attuale) della valutazione del pericolo di reiterazione, l'errata valorizzazione di procedure pendenti in altri procedimenti e la mancata considerazione di elementi difensivi rilevanti (rinunce a cariche, rinnovamento degli organi societari, mancanza di poteri gestori effettivi, valutazioni ANAC, ecc.).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia formulato valutazioni illogiche e meramente assertive circa la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, in particolare per aver valorizzato in modo improprio la pendenza di un altro procedimento e per aver posto su di essa un giudizio ipotetico ("sempre possibile revoca della delega") senza valutare gli elementi concreti e le circostanze difensive (tra cui la rinuncia dell'indagato a cariche nelle società interessate e il rinnovamento degli organi di Alto Calore). Ha richiamato il principio secondo cui l'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. richiede una valutazione prognostica concreta e circostanziata. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma è stata evocata in relazione al capo A dell'imputazione per reati tributari connessi a false attestazioni e omissioni fiscali; la Corte non entra nel merito della colpevolezza, ma indica che la gravità indiziaria da sola non può supplire a una carenza di valutazione prognostica sull'attualità del pericolo di reiterazione.

  • codice penale, artt. 110, 56, 640-bis

    artt. 110, 56 e 640-bis cod. pen.

    Gli articoli sono richiamati in relazione alle imputazioni di concorso nei reati (art. 110), tentativo (art. 56) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis). La Corte richiede che, anche in presenza di tali gravi indizi, la misura cautelare sia motivata con analisi prognostica concreta e non con inferenze astratte.

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte richiama e specifica il criterio interpretativo di questa disposizione: il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza di occasioni di recidiva, ma richiede una valutazione prognostica accurata che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.

Massime di principio

  • Per applicare misure interdittive per pericolo di reiterazione è necessaria una valutazione prognostica concreta e circostanziata: non bastano asserzioni generiche o deduzioni 'astratte'.
  • La mera pendenza di un altro procedimento per fatti analoghi non è di per sé sufficiente a fondare il pericolo di reiterazione; il giudice deve valutare la cronologia dei fatti e se, temporalmente, gli episodi costituiscono una progressione o sono fatti antecedenti.
  • Non è sufficiente argomentare sul rischio teorico collegato alla possibilità di revoca di deleghe amministrative: la possibilità astratta di riacquisire poteri non può sostituire elementi probatori concreti di una propensione a delinquere.
  • Il giudice deve considerare le misure e i cambiamenti organizzativi intervenuti (rinnovamento organi societari, rinunce a cariche, vincoli di delega, controlli ANAC, ecc.) quando valutano l'attualità del rischio di reiterazione.
  • La gravità degli indizi di colpevolezza è rilevante ma non esaurisce la motivazione della misura cautelare: è necessaria l'ulteriore prova che esista un rischio reale e attuale di nuovi reati.
  • Le censure difensive che documentano l'assenza di poteri gestori o il carattere occasionale delle condotte devono essere esplicitamente prese in considerazione e motivate dal giudice della cautela se vengono ignorate.

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