Cassazione Civile, Ordinanza n. 18709/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata nel dicembre 2017. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimi i licenziamenti intimati a quattro dipendenti, ordinandone la reintegrazione e condannando la società al risarcimento, perché gli accordi sindacali che regolavano la procedura avrebbero delimitato la platea dei licenziandi ai soli piloti di Boeing 737 e avrebbero consentito, solo entro tale perimetro, l'applicazione di criteri predeterminati; la società aveva invece introdotto anche il criterio della mobilità volontaria e una distinzione separata tra comandanti e primi ufficiali, predisponendo graduatorie distinte. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il criterio della mobilità volontaria fosse irrilevante perché non avrebbe inciso sui licenziamenti impugnati; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della L. n. 223 del 1991, per avere la Corte d'appello ritenuto illegittima la mancata previsione del criterio di mobilità volontaria; 3) violazione della L. n. 223 del 1991 per avere reputato illegittime graduatorie separate per comandanti e primi ufficiali; 4) violazione della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti collettivi, contestando l'applicazione della tutela reintegratoria anziché di quella meramente risarcitoria, assumendo che si trattasse al più di un vizio formale di indicazione dei criteri.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha affermato che l'accordo sindacale intervenuto nella procedura di licenziamento collettivo costituiva il fondamento unico e vincolante della selezione del personale da licenziare, sicché non potevano essere introdotti criteri ulteriori e non previsti, come la mobilità volontaria o una nuova distinzione tra comandanti e primi ufficiali, salvo che fossero espressamente contemplati negli accordi finali e nella comunicazione conclusiva della procedura. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta non integrava un semplice difetto di esplicitazione, ma una vera violazione sostanziale dei criteri legali e negoziali di selezione, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav., richiamato dall'art. 5, comma 3, L. n. 223 del 1991. La società ricorrente è stata quindi condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non decida su una domanda o eccezione; non quando si contesti la mera interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o al contenuto degli accordi.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza della censura, ma non valorizzato dalla Corte come decisivo.
art. 5, L. n. 223 del 1991
I criteri di scelta nei licenziamenti collettivi devono essere quelli previsti dalla procedura e dagli accordi sindacali; non possono essere introdotti criteri ulteriori non contemplati.
art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991
La comunicazione finale deve richiamare le risultanze dell'applicazione dei criteri previsti nell'accordo sindacale; non consente di legittimare criteri di selezione estranei agli accordi finali.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione dell'accordo sindacale è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera preferenza di una diversa lettura.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione deve essere sistematica e coordinata con l'intero contenuto dell'accordo.
art. 1366 c.c.
Il criterio della buona fede interpretativa viene richiamato come canone di lettura degli accordi collettivi.
art. 18, commi 4, 5, 6 e 7, L. n. 300 del 1970
In caso di violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi si applica la tutela reintegratoria del comma 4, non la sola tutela indennitaria del comma 5.
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
Prevede reintegrazione e indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, con detrazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum, entro il limite massimo di 12 mensilità.
art. 18, comma 5, L. n. 300 del 1970
La tutela meramente indennitaria è riservata al vizio formale di insufficiente indicazione dei motivi, non alla violazione sostanziale dei criteri di scelta.
art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012
Indica il rito e il reclamo nel contenzioso in materia di licenziamento soggetto alla disciplina speciale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, gli accordi sindacali e la comunicazione finale delimitano in modo vincolante la platea dei lavoratori selezionabili e i criteri di scelta; criteri ulteriori o diversi non possono essere unilateralmente introdotti dal datore di lavoro.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi integra una violazione sostanziale quando il datore applica criteri non previsti o altera il perimetro selettivo concordato; in tale ipotesi non opera la sola tutela per vizio formale di motivazione, ma quella reintegratoria.
- L'interpretazione degli accordi sindacali è accertamento di merito sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera contrapposizione di una diversa interpretazione.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi la decisione su una domanda o eccezione effettivamente proposta; non ricorre se la censura attiene alla valutazione giuridica o interpretativa compiuta dal giudice di merito.
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