Sentenza del 08/05/2015 n. 9358 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.S. aveva impugnato l'accertamento sostenendo di non essere mai stato socio della società e contestando la validità della notifica dell'atto. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto tempestivo il perfezionamento della notifica mediante deposito presso la casa comunale e invio di una raccomandata, facendo decorrere da tale comunicazione il termine di sessanta giorni per ricorrere. In Cassazione, il contribuente ha dedotto, tra l'altro, che la semplice indicazione del numero della raccomandata nella relata non provava l'effettiva spedizione, il destinatario, l'indirizzo e il contenuto della comunicazione prevista dall'art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo e rigettato il terzo. Ha stabilito che, per la validità della notifica ex art. 140 c.p.c., non basta indicare nella relata il numero della raccomandata: occorre verificare l'esistenza e il contenuto della ricevuta di spedizione, nonché gli elementi necessari a dimostrare il corretto invio della comunicazione. Poiché la notifica dell'accertamento non risultava adeguatamente provata, il termine per impugnare non poteva decorrere dalla data indicata dall'Ufficio, ma doveva essere individuato con riferimento alla data di effettiva conoscenza dell'atto, la cui prova gravava sull'Amministrazione. La Corte ha precisato inoltre che l'irregolarità o l'inesistenza della notifica non rende automaticamente inesistente l'atto impositivo, potendo la piena conoscenza sanare gli effetti della notifica nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
La notificazione in caso di irreperibilità relativa richiede il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e la comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La sola indicazione del numero della raccomandata nella relata non dimostra il corretto perfezionamento della comunicazione. Devono essere verificabili l'esistenza e il contenuto della ricevuta, l'indirizzo, il destinatario e gli altri elementi prescritti.
Art. 48 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiamato per verificare gli elementi formali della raccomandata e della relativa documentazione probatoria; tali elementi non risultano dimostrati dalla sola relata contenente il numero della spedizione.
Art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine decorre da una notificazione validamente perfezionata. Se la notifica è nulla, il termine non decorre automaticamente dalla data della notifica invalida; l'Amministrazione deve provare quando il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Art. 60 D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel quadro delle regole speciali sulle notificazioni degli atti tributari.
Art. 6 Legge n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di comunicazione e alle garanzie del contribuente nei procedimenti tributari.
Artt. 101, 157 e 159 c.p.c. e art. 24 Cost.
Il richiamo alla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa non ha comportato l'accoglimento del terzo motivo, poiché la questione è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle notifiche effettuate ex art. 140 c.p.c., la validità richiede la prova di tutte le formalità previste; la relata non dimostra automaticamente l'effettivo invio e il contenuto della raccomandata.
- Quando la notifica è nulla o non adeguatamente provata, il termine per impugnare non decorre necessariamente dalla data indicata dall'Amministrazione. Chi eccepisce la tardività deve provare la data di effettiva conoscenza dell'atto.
- La presentazione del ricorso dimostra che il contribuente ha conosciuto l'atto, ma non prova da sola il momento esatto della conoscenza; tale momento deve essere accertato sulla base delle prove disponibili.
- Un vizio di notificazione normalmente incide sull'efficacia dell'atto e sulla decorrenza dei termini, ma non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto impositivo.
- In casi analoghi è opportuno contestare specificamente la documentazione della notifica, chiedendo la produzione della ricevuta di spedizione e di ritorno, dell'indirizzo utilizzato, del destinatario e del contenuto della comunicazione.
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