Cassazione Penale, Sentenza n. 19701/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha in massima parte condannati per reati collegati ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., con aggravanti dei commi 4 e 6), per intestazione fittizia e operazioni dirette ad eludere misure di prevenzione patrimoniali (art. 512-bis c.p.), nonché per reati connessi quali estorsione, raccolta abusiva di scommesse, detenzione illegale di arma, e altri reati satelliti. Le censure principali riguardano: utilizzabilità e interpretazione delle intercettazioni (presunta omissione di verbali TIAP, proroghe tardive), utilizzabilità e attendibilita delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, carenza probatoria circa la titolarità/finanziamento delle attività ritenute intestate fittiziamente, insussistenza o erronea applicazione delle aggravanti (natura armata e reinvestimento di proventi illeciti), vizi procedurali relativi ai termini di indagine e alla mancata esecuzione di interrogatori ex art. 415-bis, e censure sul trattamento sanzionatorio e sulle misure ablative/ confische.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi, nel loro complesso, infondati e li ha respinti. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'Appello: le intercettazioni regolarmente autorizzate (anche conversazioni tra terzi) possono avere valore probatorio diretto se chiare, gravi e concordanti; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono reggere la prova se adeguatamente valutate e riscontrate; le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, possono essere riferite all'attività dell'associazione nel suo complesso (specialmente per articolazioni riconducibili a Cosa Nostra) e la loro sussistenza può essere supportata anche dal cosiddetto fatto notorio purché integrata da elementi concreti riferibili all'articolazione locale; le operazioni di reinvestimento di proventi illeciti possono essere provate con logica indiziaria anche in assenza di accertamento del singolo reato-fonte; la connessione fra reato associativo e reati di intestazione fittizia/riciclaggio consente l'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per il primo anche per accertare i secondi; le eccezioni formali sull'assenza di annotazioni TIAP o su proroghe tardive sono state in gran parte considerate non patologiche e non idonee a rendere inutilizzabili le prove nel rito abbreviato; le confische ai sensi dell'art. 240-bis c.p. sono state confermate in presenza di sproporzione reddituale e mancanza di prova di lecita provenienza dei capitali. Conseguentemente sono stati confermati, in larga misura, i fatti-reato e le pene applicate in secondo grado e le confische disposute. Il ricorso principale dei condannati è stato dunque rigettato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ribadito che, per le mafie storiche (Cosa Nostra), alcune aggravanti di natura oggettiva possono essere valutate riferendosi all'attività dell'associazione nel suo insieme (fatto notorio) purché siano presenti elementi concreti anche a livello della singola articolazione
art. 416-bis, comma 4 cod. pen.
Aggravante relativa alla natura armata dell'associazione; può essere riferita all'associazione nella sua globalità e desunta - oltre che da precedenti sentenze e condanne - da elementi concreti che evidenzino disponibilità di armi o conoscenza della loro disponibilità
art. 416-bis, comma 6 cod. pen.
Aggravante relativa al reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche; ha natura oggettiva e può essere valutata con riferimento all'attività dell'associazione nel suo complesso, purché sussistano elementi che dimostrino il reimpiego e la sua rilevanza economica
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante connessa all'agevolazione dell'attività mafiosa tramite alcune condotte (richiamata nella motivazione); la Corte ha confermato l'applicabilità ove l'intestazione fittizia favorisca la consorteria
art. 512-bis cod. pen.
Intestazione fittizia di beni e aziende; la Corte ha ritenuto che l'interposto può essere ritenuto responsabile in concorso (art. 110) quando sia consapevole della finalità elusiva dell'interponente, la prova della quale può essere anche indiziaria
art. 240-bis cod. pen.
Confisca per sproporzione e provenienza illecita dei beni; la Corte ha confermato la confisca quando è dimostrata la sproporzione e non è fornita prova di lecita provenienza, anche se il bene originariamente era stato acquistato in epoca diversa
art. 270 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzazione di intercettazioni autorizzate per altro procedimento: la Corte richiama la giurisprudenza che ammette l'utilizzabilità se i reati sono connessi o in continuazione (art. 12 cod. proc. pen.) e rientrano nei limiti di ammissibilità
art. 268 cod. proc. pen.
Verbali relativi alle intercettazioni; le omissioni formali nell'inserimento in TIAP sono state valutate non necessariamente patologiche e non sempre idonee ad inficiare l'utilizzabilità delle captazioni, specie nel rito abbreviato
art. 415-bis cod. proc. pen.
Tutela del diritto di difesa con riferimento all'interrogatorio dell'indagato; la Corte ha ricordato che l'omessa esecuzione dell'interrogatorio può costituire nullità, ma la scelta del rito abbreviato ha efficacia sanante su alcune nullità procedurali
art. 412-414 cod. proc. pen.
Norme sulla chiusura e riapertura delle indagini e relativi termini; la Corte ha richiamato orientamenti consolidati circa la non rilevabilità nell'abbreviato di alcune inutilizzabilità fisiologiche
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sull'uso delle dichiarazioni dei collaboratori e sui riscontri: la Corte ha ribadito che le chiamate di correità vanno valutate unitariamente con i riscontri esterni e che il sindacato in cassazione riguarda la coerenza logica della valutazione
d.lgs. n. 159/2011 art. 75, comma 2
Violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale: la Corte ha ritenuto integrato il reato quando risultano ripetute frequentazioni con pregiudicati in violazione delle prescrizioni
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del trattamento sanzionatorio, con limite al sindacato in cassazione quando non manifestamente illogica
art. 63, comma 4 cod. pen.
Regime di aumento delle aggravanti: la Corte ha applicato la disciplina speciale connessa alle aggravanti previste per il delitto associativo, richiamando la giurisprudenza
Massime di principio
- Intercettazioni regolarmente autorizzate possono costituire prova diretta anche se tra terzi; vanno però interpretate nel loro complesso e con criteri logici (gravi, precise e concordanti).
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia determinano prova solo se ritenute attendibili nella loro globalità e se supportate, ove necessario, da riscontri esterni: il giudice di merito valuta attendibilità, e la Cassazione verifica la coerenza logica della motivazione.
- Le aggravanti di cui all'art. 416-bis (natura armata e reimpiego di proventi illeciti) hanno natura in larga parte oggettiva e possono essere riferite all'attività dell'associazione nel suo complesso (specialmente per 'mafie storiche'), ma devono comunque essere suffragate da elementi concreti riferibili all'articolazione locale.
- Nel reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) l'interposto può essere ritenuto responsabile in concorso quando sia consapevole della finalità elusiva dell'interponente; non è sempre richiesta una prova piena del finanziamento diretto da parte di ciascun soggetto quando esistano convergenti indizi logici.
- Intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate per accertare reati connessi o in continuazione, purché la connessione sia logicamente dimostrata e rientri nei limiti legali di utilizzabilità.
- Difetti formali nella documentazione delle captazioni (es. TIAP) non sempre determinano inutilizzabilità 'patologica': vanno distinti gli errori sanabili/fisiologici dalle violazioni che ledono gravemente il contraddittorio e il diritto di difesa.
- La confisca per sproporzione (art. 240-bis) è legittima quando emergano discrepanze reddituali e manchi prova di lecita provenienza dei capitali, anche se il bene fu acquisito antecedentemente alla commissione del reato quando vi siano successivi, rilevanti incrementi patrimoniali riconducibili a risorse illecite.
- In Cassazione il sindacato è limitato: non è possibile una nuova valutazione dei fatti o delle prove salvo che la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; molte censure di merito sono inammissibili se semplicemente ripropongono diversa valutazione degli elementi probatori.
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