Sentenza n. 16174/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 631/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla docente buoni della Carta del docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 631/2025, notificata ai fini esecutivi il 28 aprile 2025 e passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto della docente non di ruolo alla Carta del docente per gli anni scolastici indicati in quella decisione, per complessivi 1.500 euro, e aveva condannato le parti convenute in solido a emettere i relativi buoni di spesa. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza fosse passata in giudicato, fosse stata notificata nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, a fronte dell’inadempimento allegato, ha valorizzato la mancata produzione da parte del Ministero di chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione. Il diritto riconosciuto dal titolo e i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nella sede di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inerzia, previa richiesta della ricorrente, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, nominato commissario ad acta senza compenso e con facoltà di delega, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Disposte la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero; il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La disposizione è applicata per accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR afferma la propria competenza a conoscere dell’ottemperanza in base alla disposizione.
art. 114 c.p.a.
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza fissa un termine per l’esecuzione e può nominare un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
La sede di ottemperanza è vincolata al diritto già riconosciuto dal giudicato e non consente di riesaminarne i presupposti sostanziali, compreso il riconoscimento della Carta del docente alla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine legale per l’adempimento, l’inerzia amministrativa giustifica l’ordine di eseguire il giudicato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale passato in giudicato.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, la mancata collaborazione dell’amministrazione, che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione, consente di accogliere la pretesa esecutiva secondo i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere, su richiesta del ricorrente, in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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