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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35951/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio civile formulata dal Comune, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.p. e dei principi delle Sezioni Unite (ord. n. 8353/2013). Il Comune sosteneva che, in conseguenza della traslatio iudicii nel processo penale e della pronuncia del TAR (che aveva escluso la giurisdizione civile su profili risarcitori nei confronti dell'amministrazione), il giudizio civile dovesse considerarsi estinto quanto alle domande risarcitorie proposte contro l'amministrazione, e che la corte d'appello non avesse adeguatamente considerato le note e i documenti depositati attestanti l'intervento del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ai sensi dell'art. 75 c.p.p. configura una vicenda riconducibile alla litispendenza e non all'effetto estintivo ex art. 306 c.p.c., e che l'estinzione del processo civile per tale causa può essere dichiarata d'ufficio solo se, al momento della pronuncia del giudice civile, persiste la situazione di litispendenza e non è intervenuta pronuncia sull'azione civile nel processo penale. La Corte ha inoltre chiarito che la revoca della costituzione di parte civile da parte del danneggiato nel processo penale non impedisce la prosecuzione del giudizio civile se, prima che il giudice civile dichiari l'estinzione, il processo penale si è concluso senza decisione sulla domanda civile. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.p.

    "l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato"; "l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile"

    La Corte interpreta l'art. 75 c.p.p. come regolatore di un fenomeno assimilabile alla litispendenza: la traslatio iudicii impedisce la prosecuzione del giudizio civile finché sussiste la pendenza del procedimento penale senza pronuncia sull'azione civile, ma l'estinzione del processo civile può essere dichiarata solo se al momento della declaratoria la litispendenza persiste e non è intervenuta pronuncia penale sulla domanda civile

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato per confronto: la Corte chiarisce che la disciplina del trasferimento ex art. 75 c.p.p. non coincide con l'istituto della rinuncia agli atti previsto dall'art. 306 c.p.c., ma va ricondotta al fenomeno della litispendenza

  • Ordinanza Sezioni Unite n. 8353/2013

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la traslatio iudicii ex art. 75 c.p.p. determina una vicenda riconducibile alla litispendenza e che l'estinzione del processo civile è dichiarabile d'ufficio solo se, al momento della declaratoria, persista la litispendenza e non vi sia stata pronuncia dell'azione civile in sede penale; la Corte di Cassazione ha applicato e confermato tale principio anche al caso in esame

  • art. 82 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte quale rimedio processuale: se la parte civile revoca la propria costituzione nel processo penale, l'imputato e il responsabile civile possono far valere in sede civile le spese e i danni eventualmente cagionati da tale comportamento

  • art. 39 c.p.c.

    Utilizzato a supporto del richiamo alla litispendenza: disciplina la dichiarazione di litispendenza e la cancellazione dal ruolo, principio di ordine pubblico processuale che informa l'interpretazione dell'art. 75 c.p.p.

Massime di principio

  • La traslatio iudicii ai sensi dell'art. 75 c.p.p. comporta un impedimento alla prosecuzione del processo civile riconducibile alla litispendenza, non un'estinzione automatica ex art. 306 c.p.c.
  • L'estinzione del processo civile per trasferimento al processo penale può essere dichiarata d'ufficio solo se, al momento della pronuncia del giudice civile, la situazione di litispendenza persiste e non è intervenuta pronuncia sull'azione civile nel processo penale
  • La revoca, implicita o esplicita, della costituzione di parte civile nel processo penale da parte del danneggiato non impedisce la prosecuzione o la "reviviscenza" del giudizio civile se il processo penale si è concluso senza decisione sulla domanda civile prima che il giudice civile dichiarasse l'estinzione
  • Se si intende fondare l'eccezione di estinzione del giudizio sul trasferimento al penale, è opportuno documentare la sussistenza della pendenza penale e l'assenza di pronunce sull'azione civile al momento della decisione civile
  • Eventuali abusi o pregiudizi derivanti dalla revoca della costituzione di parte civile possono essere azionati in sede civile ai sensi dell'art. 82 c.p.p. (spese e danni)
  • In difetto di chiara e tempestiva dichiarazione di estinzione da parte del giudice civile, il processo civile può proseguire quando il giudice accerti che l'effetto impeditivo della traslatio si sia esaurito

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