Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato (matasse di filo zincato), con esclusione della recidiva e concessione di attenuante equivalente all'aggravante. Ha impugnato la sentenza di appello con sette motivi, contestando, tra l'altro, la valutazione probatoria (mancata prevalenza del dubbio), la non applicazione del recesso/desistenza (art. 56 c.p.), la contestazione tardiva dell'aggravante, la partecipazione di terzi e la condizione di procedibilità dopo la riforma, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato in via preliminare l'estinzione del reato perché, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, il furto è divenuto procedibile a querela e la persona offesa ha rimesso la querela in pendenza del giudizio, remissione poi accettata dall'imputato. Applicando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 24246/2004, "Chiasserini"), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha modificato la procedibilità del reato di furto rendendolo procedibile a querela di parte; la remissione della querela, accettata in pendenza del giudizio, determina l'estinzione del reato
art. 625, n. 5), c.p. (furto aggravato)
Natura del reato contestato al ricorrente; però la modificazione della procedibilità da parte del d.lgs. n. 150/2022 ha reso la condanna suscettibile di estinzione per remissione della querela
art. 56 c.p. (recesso/desistenza)
Motivo invocato dal ricorrente per sostenere la non punibilità in caso di desistenza volontaria; il giudice di legittimità ha comunque deciso per l'estinzione del reato in base alla remissione della querela
Sez. Un. n. 24246/2004 (Chiasserini)
Principio giurisprudenziale applicato: la remissione di querela intervenuta in pendenza del giudizio e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo
art. 131-bis c.p.
Norma sulle misure alternative/benefici penali richiamata dal ricorrente per chiedere il proscioglimento o una misura più favorevole; la Corte non è entrata nel merito a seguito dell'estinzione del reato
art. 62-bis e art. 69 c.p.
Richiamate in relazione alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; il ricorrente censurava la mancata concessione, ma la questione è stata resa superflua dall'estinzione del reato
artt. 191, 192, 195, 521, 522, 529, 530, 533, 536, 598, 604 c.p.p.
Disposizioni procedurali e di prova menzionate nei motivi di ricorso (vizi di motivazione, nullità, travisamento probatorio). La Corte, tuttavia, ha pronunciato l'estinzione del reato prima di valutare nel merito tali censure
Massime di principio
- Se una disposizione normativa successiva rende un reato procedibile a querela, la remissione della querela intervenuta in pendenza del processo e accettata dall'imputato estingue il reato anche se esistono sentenze di condanna: il giudice di legittimità deve rilevarlo se il ricorso è tempestivo
- La remissione di querela accettata produce estinzione del reato e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; questioni probatorie o di merito restano allora precluse poiché superate dall'estinzione
- Le doglianze riguardanti valutazione probatoria, applicazione di aggravanti non contestate o riconoscimento di attenuanti restano utili in assenza di estinzione, ma quando interviene la remissione di querela diventano irrilevanti ai fini della decisione
- La tempestività del ricorso in Cassazione è fondamentale: il principio della Sezione Unite sopra richiamato richiede che il ricorso sia proposto tempestivamente perché la remissione venga rilevata dal giudice di legittimità
- In casi analoghi è opportuno verificare subito la nuova disciplina della procedibilità del reato e (se intervenuta) l'esistenza di una remissione della querela; se presente e accettata, occorre chiedere la declaratoria di estinzione per ottenere l'annullamento della condanna
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