Cassazione Penale, Sentenza n. 29352/2025 del 07/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva riqualificato il reato originariamente contestato (truffa) in appropriazione indebita aggravata e aveva comminato la pena di 4 mesi di reclusione e euro 2.000 di multa, disponendo inoltre la confisca del profitto del reato. Il ricorrente deduceva: (i) violazione normativa e carenza di motivazione in relazione alla disposizione della confisca, lamentando che il Pubblico ministero non poteva proporre appello/cassazione su quella questione e che, dopo la riqualificazione in appropriazione indebita, non sarebbe dovuta conseguire confisca facoltativa; contestazione anche sull'entità della somma confiscata (€5.000); (ii) errata applicazione dell'art. 646 c.p. e travisamento della prova, sostenendo che l'imputato fosse solo responsabile contabile e non titolare del possesso dei beni, per cui mancava la condotta tipica di appropriazione indebita; (iii) violazione dell'art. 131-bis c.p. e del divieto di reformatio in peius, poiché il giudice di appello avrebbe aumentato la pena rispetto al minimo edittale applicato in primo grado.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha considerato che la riqualificazione del fatto non ha determinato un mutamento radicale tale da ledere il diritto di difesa (l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione); ha ritenuto legittima la conversione del ricorso della Procura in appello e la conseguente valutazione sulla confisca, che la Corte d'appello poteva disporre anche sulla base del principio generale dell'art. 240 c.p.; ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sul rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis e ha escluso violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la sanzione finale non è superiore a quella antecedente l'impugnazione. La quantificazione della confisca (€5.000) era stata già determinata in primo grado e non contestata tempestivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 61 n.11 cod. pen.
richiamato come causa di aggravamento nella qualificazione del reato di appropriazione indebita
art. 640 comma 2 n.1 cod. pen.
riferimento alla fattispecie originaria (truffa) rispetto alla quale la Procura aveva contestato l'omessa confisca obbligatoria
art. 443 comma 3 cod. proc. pen.
la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione in relazione al potere di impugnazione del P.M., atteso che il ricorso di quest'ultimo è stato convertito in appello e integrato dall'appello dell'imputato
art. 580 cod. proc. pen.
utilizzato per la conversione del ricorso (proposto dal P.M.) in appello in presenza dell'impugnazione dell'imputato
art. 609 cod. proc. pen.
richiamato nell'ambito del censimento dei limiti dell'impugnazione esercitata dal P.M.; la Corte tuttavia ha ritenuto che non vi sia stata preclusione alla valutazione della confisca
art. 646 cod. pen.
norma richiamata dalla difesa per sostenere la non sussistenza dell'appropriazione indebita; la Corte d'appello ha motivato diversamente l'incensuratezza della riqualificazione e la Cassazione ha giudicato la questione di merito non idonea a fondare la cassazione
art. 131-bis cod. pen.
la Corte d'appello ha motivato il mancato riconoscimento dei benefici/mitigazioni previsti dall'art. 131-bis; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e ha escluso violazione del divieto di reformatio in peius
art. 240 cod. pen.
richiamato come base giuridica generale che legittima la confisca del profitto del reato anche quando non sussista confisca obbligatoria specifica
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
richiamato implicitamente per escludere la sindacabilità, in cassazione, di questioni che attengono al merito valutativo della prova
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 111 comma 3 Cost. e art. 6 CEDU
richiamati dalla difesa per denunciare presunta violazione del giusto processo; la Corte ha ritenuto tali rilievi infondati alla luce della possibilità difensiva concretamente avuta dall'imputato
Massime di principio
- La riqualificazione del reato in sede di appello non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se il fatto storico rimane lo stesso e l'imputato ha avuto la possibilità concreta di difendersi sull'oggetto dell'accusa.
- La Procura può proporre ricorso anche su questioni di confisca; la conversione di un ricorso in appello (art. 580 c.p.p.) è possibile quando vi è impugnazione anche da parte dell'imputato, e ciò può legittimare decisioni sul sequestro/confisca in grado d'appello.
- La Corte d'appello può disporre la confisca del profitto del reato anche sulla base del principio generale (art. 240 c.p.) se sussistono elementi di fatto e prova che ne consentono la quantificazione; l'entità della confisca, se già determinata in primo grado, deve essere tempestivamente contestata in quel grado per poter essere sindacata in seguito.
- In cassazione non sono ammissibili censure di merito basate sulla rivalutazione della prova quando la Corte di merito ha fornito motivazioni plausibili e congrue; tali questioni restano di competenza del giudice di merito.
- Il divieto di reformatio in peius non è violato se la riforma in appello determina una pena finale non superiore a quella inizialmente inflitta o comunque compatibile con i parametri stabiliti dalla giurisprudenza; l'applicazione dell'art. 131-bis va adeguatamente motivata.
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