Sentenza del 30/01/2015 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella esattoriale - Notifica - Fotocopia dei documenti del contribuente - Irreperibilità del destinatario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la notificazione della cartella esattoriale, sostenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la sua irreperibilità al momento della consegna. L'amministrazione aveva prodotto fotocopie dei documenti del contribuente, ritenendole idonee a comprovare l'impossibilità di eseguire la notifica ordinaria. Il giudice ha ritenuto tali fotocopie insufficienti, perché non dimostrano autonomamente né l'effettiva irreperibilità né il corretto espletamento degli adempimenti richiesti.
La decisione
Il ricorso del contribuente è stato accolto. La notifica della cartella esattoriale è stata ritenuta invalida, poiché la mera produzione di fotocopie dei documenti del destinatario non prova l'irreperibilità richiesta per procedere alla notificazione secondo le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. L'amministrazione avrebbe dovuto fornire elementi concreti e documentali sull'effettivo tentativo di notifica e sull'irreperibilità del destinatario.
Norme richiamate
Art. 140 del codice di procedura civile
La notificazione mediante deposito presso la casa comunale e gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo presuppone l'accertamento dell'irreperibilità relativa o dell'assenza del destinatario presso il luogo di notificazione. Tale presupposto deve essere dimostrato con elementi concreti; la semplice produzione di fotocopie dei documenti del contribuente non è sufficiente.
Massime di principio
- In materia di notifiche fiscali, l'amministrazione deve dimostrare concretamente i presupposti che consentono di utilizzare una procedura sostitutiva rispetto alla consegna ordinaria.
- La mera disponibilità di fotocopie dei documenti del contribuente non prova né l'irreperibilità né il corretto svolgimento delle ricerche presso l'indirizzo di notifica.
- Quando viene applicato l'art. 140 c.p.c., devono risultare documentati il tentativo di consegna, l'assenza o irreperibilità relativa del destinatario, il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa, ove richiesto.
- In caso di contestazione, l'onere di provare la regolarità della notifica grava sull'ente notificante o sull'agente della riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →