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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 3222 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE - Art. 42 del d.P.R. 600/1973 - Delega a funzionario - Appartenenza alla carriera direttiva - Necessità - Sussiste - Nullità dell'atto - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo perché l'Amministrazione non aveva provato che il funzionario delegato appartenesse alla carriera direttiva e fosse legittimato a sottoscrivere l'atto. La prova della sola delega non è sufficiente quando manchi la dimostrazione dei requisiti soggettivi e del potere di firma del delegato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché non era stato sottoscritto dal capo dell'ufficio, appartenente alla carriera direttiva, ma da un funzionario delegato. L'ufficio non aveva dimostrato né l'esistenza di una delega validamente conferita né, soprattutto, l'appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva e il possesso del potere di sottoscrivere atti di reggenza. Il conferimento dell'incarico dirigenziale per cooptazione, senza concorso pubblico, non è stato ritenuto sufficiente a provare tale requisito.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La legittimità della sottoscrizione richiede la prova del potere del delegante, della validità della delega e dell'appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva.

  • Art. 20, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. 266/1987

    La disposizione individua i requisiti e i poteri necessari per lo svolgimento delle funzioni di reggenza e per la sottoscrizione degli atti. Un incarico conferito per cooptazione, senza concorso pubblico, non dimostra automaticamente l'appartenenza alla carriera direttiva né il potere di firma.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario non è firmato dal capo dell'ufficio, l'Amministrazione deve dimostrare in modo concreto la validità della delega e la legittimazione soggettiva del delegato.
  • La qualifica funzionale e l'appartenenza alla carriera richiesta dalla legge non possono essere presunte sulla base del solo conferimento di un incarico dirigenziale o di reggenza.
  • La mancata prova dell'appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva può comportare la nullità dell'avviso di accertamento.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare non solo l'assenza materiale della firma del capo dell'ufficio, ma anche la validità, il contenuto e i requisiti soggettivi della delega.

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