Ordinanza n. 1340/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2026, pubblicata all’Albo il 10.03.2026; b) della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2026; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale e sul canone mercatale, nonché la relativa delibera consiliare, nella parte concernente l’uso effettivo del suolo pubblico concesso e le conseguenze sanzionatorie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il regolamento comunale e la delibera consiliare di approvazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la ricorrente ha invocato la libertà di iniziativa economica privata, contestando la disciplina comunale che impone ai concessionari di assicurare l’uso effettivo del bene pubblico concesso per un periodo minimo dell’anno, consentendo il coordinamento tra operatori per garantire a turno tale periodo. È stata inoltre contestata la previsione sanzionatoria dell’art. 58, punto 8, consistente nella sospensione temporanea della concessione del suolo pubblico per un periodo da 10 a 20 giorni. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità della disciplina per contrasto con la libertà di iniziativa economica e con il principio di proporzionalità, prospettando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’applicazione delle nuove regole. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Capri; altri operatori indicati in epigrafe non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In ordine al fumus, ha distinto la libertà di iniziativa economica, riferita all’organizzazione dell’attività imprenditoriale, dal potere dell’amministrazione di disciplinare la gestione e l’utilizzo di un bene pubblico. Il regolamento non impone un obbligo assoluto di apertura degli esercizi né specifici orari commerciali, ma disciplina esclusivamente l’uso effettivo del suolo pubblico concesso, prevedendo modalità flessibili di coordinamento tra concessionari, un meccanismo di esenzione collegato alla presenza minima di esercizi aperti nel periodo ottobre-marzo e una deroga per i casi di forza maggiore. Secondo il TAR, la misura è ragionevolmente diretta ad assicurare che il suolo pubblico, sottratto alla fruizione generale, sia utilizzato in modo effettivo, razionale e coerente con la finalità della concessione. Non è stata ravvisata una palese violazione della proporzionalità: la sanzione prevista dall’art. 58, punto 8, non ha carattere espulsivo o definitivamente ablatorio, poiché consiste in una sospensione temporanea, da 10 a 20 giorni, senza incidere sulla permanenza del rapporto concessorio. Il giudice ha inoltre considerato l’eliminazione della retroattività e la maggiore graduazione della sanzione previste da una proposta di modifica del regolamento all’esame del Consiglio comunale. Quanto al periculum, il pregiudizio è stato ritenuto futuro ed eventuale: non era stato adottato alcun atto applicativo capace di incidere attualmente sulla disponibilità delle aree concesse ed era ancora in corso l’interlocuzione tra Comune, associazioni di categoria ed esercenti per eventuali modifiche regolamentari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile, oltre all’attualità del danno prospettato.
art. 58, punto 8, del Regolamento comunale
sospensione temporanea della concessione del suolo pubblico per un periodo limitato, compreso tra n° 10 e n° 20 giorni
La previsione sanzionatoria è stata ritenuta, in sede cautelare, non espulsiva né definitivamente ablativa, poiché non incide sulla permanenza del rapporto concessorio.
Massime di principio
- La libertà di iniziativa economica privata, riferita all’organizzazione dell’attività imprenditoriale, non esclude il potere dell’amministrazione di disciplinare l’utilizzo di un bene pubblico concesso quando la regolazione sia diretta a garantire un uso effettivo, razionale e coerente con la finalità pubblica della concessione.
- La disciplina dell’uso di suolo pubblico concesso può imporre ai concessionari un periodo minimo di utilizzazione effettiva senza tradursi necessariamente in un obbligo assoluto di apertura dell’attività o nell’imposizione di specifici orari commerciali, soprattutto quando preveda forme di coordinamento tra operatori, esenzioni e deroghe per forza maggiore.
- In sede cautelare, una sospensione temporanea della concessione del suolo pubblico, limitata nel tempo e non incidente sulla permanenza del rapporto concessorio, non presenta di per sé carattere espulsivo o definitivamente ablatorio ed è compatibile, prima facie, con il principio di proporzionalità.
- Il pregiudizio cautelare deve essere grave, irreparabile e attuale: la mera eventualità di future applicazioni della disciplina regolamentare, in assenza di un atto applicativo concretamente lesivo, non integra il periculum in mora necessario per la sospensione dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →