Sentenza del 08/05/2015 n. 9354 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito dalla L. n. 85 del 1995, agli acquisti intracomunitari di autovetture usate effettuati nel 2003. Secondo l'Amministrazione, i veicoli provenivano originariamente da società europee di autonoleggio, soggette al regime IVA ordinario e presumibilmente titolari del diritto alla detrazione dell'imposta sull'acquisto. Pertanto mancava il presupposto essenziale del regime del margine, ossia che l'IVA fosse stata assolta definitivamente a monte senza possibilità di detrazione. L'Agenzia sosteneva inoltre che il contribuente, quale operatore professionale, avesse l'onere di verificare con la dovuta diligenza la sussistenza dei requisiti sostanziali del regime agevolato, non essendo sufficiente la regolarità formale delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR della Lombardia che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto di applicare il regime del margine e rinviato la causa ad altra sezione della CTR. La Corte ha stabilito che la mera circostanza che le autovetture fossero usate o che fossero state acquistate presso rivenditori nazionali non è sufficiente a legittimare il regime speciale. Gli elementi oggettivi, costituiti dai libretti di circolazione e dalla provenienza dei veicoli da società di autonoleggio, consentivano di presumere l'avvenuta detrazione dell'IVA a monte. A fronte di tali elementi, spettava alla contribuente fornire la prova contraria, che non è stata fornita. Il giudice del rinvio dovrà inoltre esaminare la questione relativa alla non applicabilità delle sanzioni e liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 37, convertito dalla L. n. 85 del 1995
L'IVA relativa alla rivendita dei beni usati è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie.
Il regime del margine è un regime speciale e derogatorio rispetto alla tassazione IVA ordinaria. Può essere applicato solo quando i beni siano stati acquistati da soggetti che abbiano assolto l'IVA in via definitiva senza poterla detrarre, come privati consumatori, soggetti esenti, soggetti in franchigia o operatori che abbiano già applicato legittimamente il regime del margine.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che invoca un regime IVA derogatorio e agevolativo deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, soprattutto quando l'Amministrazione abbia fornito elementi oggettivi contrari.
Artt. 2727 e seguenti c.c.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
La provenienza dei veicoli da società di autonoleggio, soggette al regime IVA ordinario, può costituire una presunzione valida dell'avvenuta detrazione dell'IVA a monte.
Direttiva 2006/112/CE
Il rivenditore non può avvalersi del regime di imposizione del margine di utile in caso di vendita di veicoli usati acquistati da un soggetto che ha beneficiato di un diritto alla detrazione, anche parziale, dell'IVA.
Il diritto dell'Unione esclude il regime del margine quando, nella catena economica precedente, l'IVA sia stata detratta dal cedente.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione
Il soggetto passivo deve dimostrare la propria estraneità alle irregolarità quando l'Amministrazione provi, mediante elementi oggettivi, che esse erano conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza.
La fattura formalmente regolare non è sufficiente se esistono elementi oggettivi che ne mettono in dubbio l'attendibilità sostanziale. L'operatore professionale deve svolgere controlli proporzionati alle circostanze e alla propria esperienza nel settore.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine per beni usati non si applica automaticamente solo perché il bene è usato o perché è stato acquistato da un rivenditore nazionale: occorre verificare l'intera catena di provenienza e il trattamento IVA applicato a monte.
- La regolarità formale della fattura o l'indicazione del regime del margine da parte del cedente non sono sufficienti quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi che fanno presumere l'indebita applicazione del regime.
- Il contribuente che invoca un regime IVA speciale ha l'onere di dimostrarne i presupposti sostanziali, in particolare che l'IVA sia stata assolta definitivamente senza detrazione dal precedente cedente.
- Gli operatori professionali del settore devono adottare controlli diligenti e proporzionati sulle caratteristiche del fornitore, sulla provenienza dei beni e sul precedente trattamento IVA; l'interposizione di un rivenditore non elimina le irregolarità originarie.
- Documenti come libretti di circolazione, contratti, fatture e informazioni sull'attività dei precedenti proprietari possono fondare presunzioni contro l'applicazione del regime del margine; in tal caso il contribuente deve fornire una prova contraria concreta.
- La presenza di una presunzione di indebita detrazione a monte non determina necessariamente l'impossibilità assoluta di difendersi, ma impone al contribuente di dimostrare di avere agito con la diligenza richiesta e che i presupposti del regime sussistevano effettivamente.
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