Sentenza del 16/11/2016 n. 23339 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un'iscrizione ipotecaria fondata su ventisei cartelle esattoriali relative a tributi. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto regolari le notifiche e respinto il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale aveva invece parzialmente riformato la decisione, riducendo l'iscrizione ipotecaria perché soltanto alcune cartelle risultavano regolarmente notificate. Il Concessionario ha impugnato la sentenza in Cassazione con sei motivi: i primi due sostenevano che il ricorso della contribuente fosse un'opposizione agli atti esecutivi, soggetta alla giurisdizione ordinaria e al termine di venti giorni; il terzo e il quarto deducevano l'acquiescenza della contribuente per non avere impugnato le successive intimazioni di pagamento; il quinto e il sesto contestavano la valutazione della CTR sulla nullità di alcune notifiche e denunciavano violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Concessionario. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano per la prima volta una questione di difetto di giurisdizione, ormai preclusa dal giudicato implicito, non essendo stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché l'eccezione di acquiescenza, non rilevabile d'ufficio e non esaminata dalla CTR, avrebbe dovuto essere dedotta come omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il Concessionario non aveva trascritto il contenuto delle notifiche né indicato quando e dove i relativi documenti fossero stati prodotti. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non si era costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57
La disposizione è richiamata in relazione alla distinzione tra controversie tributarie e opposizioni agli atti esecutivi, ma la relativa questione è stata ritenuta preclusa perché sollevata per la prima volta in Cassazione.
art. 617 c.p.c.
Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, che deve essere proposta davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dalla legge. Nel caso concreto, il Concessionario non poteva invocare per la prima volta in Cassazione la riqualificazione del ricorso come opposizione esecutiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
È stato richiamato dal Concessionario per sostenere che la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento avrebbe comportato acquiescenza rispetto ai vizi di notifica delle cartelle. La censura è stata dichiarata inammissibile per essere stata formulata con un vizio processuale non appropriato.
art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Se un'eccezione non rilevabile d'ufficio non viene esaminata, la relativa censura deve essere proposta come omessa pronuncia.
artt. 140 e 145 c.p.c.
Regolano, rispettivamente, alcune forme di notificazione in caso di irreperibilità e le notificazioni alle persone giuridiche. Il loro richiamo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato integralmente gli atti di notifica necessari alla verifica della censura.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le notificazioni degli atti tributari. Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato nel merito la corretta applicazione della norma, poiché il motivo mancava dei requisiti di autosufficienza.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Riguarda la notificazione delle cartelle di pagamento. La contestazione del Concessionario sulla validità delle notifiche non è stata esaminata nel merito per la mancata trascrizione delle notifiche e l'omessa indicazione della loro collocazione processuale.
art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La sentenza sottolinea che la scelta del corretto vizio processuale è essenziale: l'omessa decisione su un'eccezione deve essere denunciata ai sensi del n. 4, mentre le censure sulle notifiche devono rispettare il principio di autosufficienza.
Massime di principio
- Una questione di giurisdizione o di qualificazione dell'azione deve essere sollevata tempestivamente nei gradi di merito; introdurla per la prima volta in Cassazione può renderla inammissibile, anche per formazione del giudicato implicito.
- Quando il giudice non esamina un'eccezione non rilevabile d'ufficio, il ricorrente deve denunciare specificamente l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c.; non è sufficiente dedurre genericamente violazione di legge o omessa motivazione.
- Nel ricorso per cassazione, le contestazioni riguardanti notifiche e documenti devono essere autosufficienti: occorre riportare il contenuto rilevante degli atti e indicare con precisione quando e dove siano stati prodotti nel processo.
- La mancata impugnazione di atti successivi può assumere rilievo come acquiescenza solo se l'eccezione viene tempestivamente proposta e adeguatamente dimostrata; non opera automaticamente e non è normalmente rilevabile d'ufficio.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso per Cassazione può dipendere da carenze processuali e formali senza che la Corte esamini nel merito la validità delle notifiche o dell'iscrizione ipotecaria.
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