Risoluzione n. 8 del 13/01/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione comunica che, superate le anomalie che avevano determinato la sospensione, dal mese di gennaio 2011 torna possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta legati agli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli ecologici, con riapertura a credito di numerosi codici tributo.
Ripristino dell’utilizzo in compensazione di specifici crediti d’imposta tramite codici tributo
Ripristino dei codici tributo per i crediti d’imposta su rottamazione e veicoli ecologici
La risoluzione dispone la riapertura all’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, di una serie di crediti d’imposta relativi a incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l’acquisto di veicoli ecologici. Il provvedimento interviene dopo la sospensione disposta con la risoluzione n. 113/E del 27 ottobre 2010, motivata da anomalie riscontrate nell’uso dei codici tributo.
Presupposti della sospensione e sua cessazione
In origine la sospensione aveva riguardato:
- i crediti d’imposta maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi, nonché dagli eventuali cessionari;
- i crediti collegati agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione con mezzi nuovi eco-compatibili;
- i crediti relativi all’installazione su veicoli esistenti di impianti a metano o GPL;
- i crediti connessi alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole.
La sospensione era stata adottata per la presenza di anomalie nell’utilizzo dei codici tributo e per consentirne l’analisi. A seguito di un controllo accurato, le anomalie sono state individuate e risolte; per questo la sospensione non ha più ragione di permanere.
Decorrenza dell’utilizzo in compensazione
Dal periodo di liquidazione del mese di gennaio 2011 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta, oppure gli eventuali cessionari, possono tornare a utilizzare i crediti in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Codici tributo riaperti
Viene disposta la riapertura a credito dei seguenti codici tributo, ciascuno riferito a una specifica agevolazione:
- 6794: credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1";
- 6795: credito d’imposta per la sostituzione, tramite rottamazione di autovetture "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove "euro 4" o "euro 5" con emissioni non superiori a 140 grammi di CO2/km;
- 6796: credito d’imposta per la sostituzione, tramite rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5";
- 6797: credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati per alimentazione esclusiva o doppia a metano o GPL, oppure elettrica o a idrogeno;
- 6798: credito d’imposta per la rottamazione di motocicli "euro 0" con contestuale sostituzione con motocicli nuovi "euro 3";
- 6800: credito d’imposta per la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2;
- 6801: credito d’imposta per la sostituzione, tramite rottamazione di motocicli e ciclomotori "euro 0", con motocicli nuovi fino a 400 cc di cilindrata di categoria "euro 3";
- 6802: credito d’imposta per la sostituzione, tramite rottamazione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo "euro 0", "euro 1" o "euro 2", con autovetture nuove "euro 4" o "euro 5" con emissioni di CO2 entro i limiti previsti;
- 6803: credito d’imposta per la sostituzione, tramite rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4;
- 6812: credito d’imposta per la sostituzione, tramite demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo "euro 0", "euro 1" ed "euro 2", con autovetture nuove "euro 4" o "euro 5" che rispettano i limiti di CO2 previsti;
- 6813: credito d’imposta per la sostituzione, tramite demolizione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5;
- 6814: credito d’imposta per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica omologate per alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, con emissioni di CO2 entro i limiti previsti;
- 6815: credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica e omologati per alimentazione a metano;
- 6816: credito d’imposta per l’acquisto, tramite rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc nuovo di categoria euro 3;
- 6709: credito d’imposta per incentivi agli autoveicoli alimentati a metano o GPL;
- 6710: credito d’imposta per incentivi alla rottamazione di ciclomotori e motoveicoli;
- 6711: credito d’imposta per incentivi alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole;
- 6712: credito d’imposta per incentivi alla rottamazione di autovetture o autoveicoli.
Ambito soggettivo e modalità operative
Il recupero della piena operatività riguarda sia i soggetti beneficiari originari dei crediti sia gli eventuali cessionari. L’utilizzo resta disciplinato dalle regole ordinarie di compensazione previste dal D.Lgs. n. 241 del 1997.
Vigilanza amministrativa
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi contenuti nella risoluzione.
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