Risoluzione n. 6 del 11/01/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, per il rimborso IVA infrannuale (modello IVA TR), il contribuente che affida a terzi la contabilità deve verificare i presupposti e l’ammontare rimborsabile con riferimento alle operazioni registrate nel trimestre di competenza, non alle liquidazioni mensili calcolate con il criterio del secondo mese precedente. La contabilità presso terzi non comporta differimento di registrazioni o esigibilità, ma solo uno sfasamento tra liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
Rimborso IVA infrannuale e contabilità presso terzi
Rimborso IVA infrannuale e contabilità presso terzi
La risoluzione n. 6/E del 11 gennaio 2011 affronta il tema del rimborso IVA infrannuale in relazione ai contribuenti che hanno optato per l’affidamento a terzi della tenuta della contabilità. Il chiarimento riguarda, in particolare, il criterio da utilizzare per verificare i presupposti del rimborso e per determinare l’eccedenza rimborsabile nel modello IVA TR.
Quesito posto dall’istante
ALFA SRL, avendo scelto la contabilità tenuta da terzi, effettua le liquidazioni IVA mensili secondo il regime dell’art. 1, comma 3, del DPR 23 marzo 1998, n. 100. L’istante chiede se, ai fini della richiesta di rimborso IVA infrannuale, il primo trimestre debba essere valutato:
- sulla base delle liquidazioni di dicembre, gennaio e febbraio, coerentemente con il criterio del secondo mese precedente;
- oppure sulla base delle operazioni registrate nel trimestre gennaio-marzo, con riferimento quindi alle registrazioni del periodo di competenza.
Tesi del contribuente
Secondo l’istante, per presentare il rimborso IVA infrannuale occorrerebbe verificare i requisiti dell’art. 30 del DPR n. 633 del 1972 facendo riferimento alle liquidazioni calcolate sulle registrazioni di dicembre, gennaio e febbraio. Il medesimo criterio dovrebbe valere per i trimestri successivi.
L’istante ritiene inoltre che, in dichiarazione annuale, debbano essere considerate solo le operazioni attive e passive registrate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre, con conseguente rideterminazione del credito IVA. In caso contrario, a suo avviso, verrebbe svuotata l’agevolazione riconosciuta a chi affida la contabilità a terzi.
Chiarimenti dell’Agenzia sul regime di liquidazione mensile
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, del DPR n. 100 del 1998, secondo cui il contribuente, entro il giorno 16 di ogni mese, determina la differenza tra:
- l’IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi;
- l’IVA detraibile risultante dalle annotazioni nei registri degli acquisti, sulla base dei documenti in possesso.
Per i contribuenti con liquidazione mensile, quindi, l’IVA a debito o a credito viene determinata mensilmente, entro il 16 del mese successivo, in funzione dell’imposta esigibile e di quella detratta nel mese cui la liquidazione si riferisce.
Effetti dell’affidamento a terzi della contabilità
Il comma 3 dell’art. 1 del DPR n. 100 del 1998 prevede che chi affida a terzi la tenuta della contabilità può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza d’imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per i soggetti che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
L’Agenzia precisa che tale disciplina:
- non differisce i termini di registrazione delle fatture;
- non sposta il momento di esigibilità dell’imposta;
- incide solo sulla base di calcolo dell’IVA di ciascuna liquidazione periodica.
Viene evidenziato che la base di riferimento è l’IVA esigibile nel secondo mese precedente e, in parallelo, devono essere considerati gli acquisti registrati nel medesimo periodo. A supporto, la risoluzione richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21192 del 6 agosto 2008 e n. 18676 dell’8 luglio 2008).
Sfasamento temporale e dichiarazione annuale
L’Agenzia osserva che il sistema descritto produce uno sfasamento temporale, poiché le liquidazioni dell’anno sono calcolate sulle registrazioni effettuate nel periodo dicembre-novembre. Questo può comportare un conguaglio in sede di dichiarazione annuale IVA, nella quale devono essere comprese esclusivamente le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno.
A sostegno, viene richiamata la circolare n. 92 del 26 aprile 1999, punto 2.8.
Regola per il rimborso IVA infrannuale
Con riferimento ai rimborsi IVA relativi a periodi inferiori all’anno, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del terzo comma dell’art. 30 del DPR n. 633 del 1972, l’Agenzia afferma che, per determinare l’eccedenza IVA rimborsabile del primo trimestre, occorre considerare:
- l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo.
Lo stesso criterio vale anche per verificare l’esistenza dei presupposti richiesti dall’art. 30 del DPR n. 633 del 1972.
Conseguenze operative per il contribuente
Il contribuente deve tener conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell’eventuale sfasamento tra:
- il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento;
- l’importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e richiesto a rimborso.
In sostanza, la contabilità tenuta da terzi incide sul criterio delle liquidazioni mensili, ma non altera il parametro da usare per il rimborso infrannuale, che resta ancorato alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento.
Vigilanza finale
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi espressi nel documento.
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