Sentenza del 19/01/2016 n. 454 - Comm. Trib. Prov. Milano
SOCIETÀ DI COMODO - Diniego disapplicazione - Non è impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego espresso dell'Amministrazione finanziaria relativo all'istanza di interpello diretta a ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative. La questione riguardava la possibilità di impugnare tale diniego davanti al giudice tributario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di disapplicazione non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non contiene un'autonoma pretesa impositiva e non costituisce un atto prodromico necessario rispetto a eventuali successivi accertamenti. Esso appartiene inoltre alla sfera discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, sulla quale il giudice tributario non può esercitare un sindacato diretto.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Il diniego espresso dell'Amministrazione su un'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative non è espressamente ricompreso nel novero degli atti impugnabili.
La norma individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Poiché il diniego di disapplicazione non è incluso nell'elenco e non presenta natura impositiva autonoma, non può essere impugnato separatamente.
Disciplina delle società non operative o società di comodo
La richiesta di disapplicazione è sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria tramite interpello. Il diniego costituisce espressione di un potere discrezionale e non determina, da solo, una pretesa tributaria immediatamente contestabile.
Massime di principio
- Un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario solo se rientra tra gli atti previsti dalla legge o se contiene una concreta e attuale pretesa impositiva.
- Il diniego di un'istanza di interpello disapplicativo, se privo di autonoma imposizione, non è normalmente impugnabile separatamente.
- L'eventuale contestazione potrà essere fatta valere, in linea generale, contro il successivo atto impositivo, se e quando l'Amministrazione emetterà un avviso di accertamento o altro atto impugnabile fondato sul mancato accoglimento dell'istanza.
- Il giudice tributario non può sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali proprie dell'interpello, salvo il controllo sui successivi atti impositivi e sui relativi presupposti di legittimità.
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