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Sentenza

Sentenza del 19/01/2016 n. 454 - Comm. Trib. Prov. Milano

SOCIETÀ DI COMODO - Diniego disapplicazione - Non è impugnabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il diniego espresso dell'Amministrazione finanziaria relativo all'istanza di interpello diretta a ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative. La questione riguardava la possibilità di impugnare tale diniego davanti al giudice tributario.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di disapplicazione non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non contiene un'autonoma pretesa impositiva e non costituisce un atto prodromico necessario rispetto a eventuali successivi accertamenti. Esso appartiene inoltre alla sfera discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, sulla quale il giudice tributario non può esercitare un sindacato diretto.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Il diniego espresso dell'Amministrazione su un'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative non è espressamente ricompreso nel novero degli atti impugnabili.

    La norma individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Poiché il diniego di disapplicazione non è incluso nell'elenco e non presenta natura impositiva autonoma, non può essere impugnato separatamente.

  • Disciplina delle società non operative o società di comodo

    La richiesta di disapplicazione è sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria tramite interpello. Il diniego costituisce espressione di un potere discrezionale e non determina, da solo, una pretesa tributaria immediatamente contestabile.

Massime di principio

  • Un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario solo se rientra tra gli atti previsti dalla legge o se contiene una concreta e attuale pretesa impositiva.
  • Il diniego di un'istanza di interpello disapplicativo, se privo di autonoma imposizione, non è normalmente impugnabile separatamente.
  • L'eventuale contestazione potrà essere fatta valere, in linea generale, contro il successivo atto impositivo, se e quando l'Amministrazione emetterà un avviso di accertamento o altro atto impugnabile fondato sul mancato accoglimento dell'istanza.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali proprie dell'interpello, salvo il controllo sui successivi atti impositivi e sui relativi presupposti di legittimità.

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