Sentenza del 13/05/2021 n. 12905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la detrazione IVA relativa ai costi per la costruzione di un annesso agricolo nell'anno 2006 ritenendo la spesa non inerente all'attività del contribuente perché l'opera era realizzata su terreno di proprietà di terzi (la società semplice C. N. di M.F., di cui M.F. era socio all'80%) e per effetto del principio di accessione l'immobile sarebbe divenuto di proprietà del fondo senza che il proprietario sostenesse il costo; l'Ufficio sosteneva inoltre la natura abusiva/elusiva dell'operazione finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale (detrarre l'IVA), con richiamo all'art. 19 D.P.R. 633/1972 e ai principi in tema di abuso del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili le censure sull'abuso/elusione in quanto l'avviso di accertamento non aveva originariamente dedotto tale condotta elusiva e la CTR aveva accertato che l'annesso era integralmente destinato all'attività agricola (rimessaggio macchine, stoccaggio). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 11533/2018 e successive) che ammette la detrazione IVA anche per lavori su immobili di proprietà di terzi quando sia presente il nesso di strumentalità con l'attività d'impresa; ha ricordato altresì la disciplina degli interventi consentiti per l'affittuario (L. 203/1982, art.16). In mancanza di prova di uno scopo esclusivamente elusivo, va dunque riconosciuto il diritto alla detrazione; la Corte ha condannato l'Agenzia alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Norma che regola la detrazione dell'IVA; la Corte valuta la corretta applicazione richiedendo il nesso di strumentalità/inerenza tra spesa e attività aziendale per riconoscere la detrazione anche se l'immobile è di terzi
Codice civile, art. 934
Principio di accessione: le costruzioni accedono al fondo e diventano proprietà del proprietario del terreno; la Corte comunque ritiene che l'accensione non escluda automaticamente la detrazione se sussiste nesso di strumentalità
Legge n. 203 del 1982, art. 16
Prevede la possibilità per l'affittuario di eseguire opere di miglioramento fondiario e trasformazioni dei fabbricati rurali: tale previsione normativa giustifica l'intervento dell'affittuario e la sua potenziale inerentezza all'attività agricola
Costituzione, art. 53
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali su abuso del diritto fiscale; la Corte richiede prova della condotta elusiva per applicare la disciplina antielusiva
Sezioni Unite, n. 11533 del 11/05/2018 (giurisprudenza)
Principio consolidato: diritto alla detrazione IVA anche per lavori su immobili di proprietà di terzi se esiste nesso di strumentalità con l'attività d'impresa/professionale; principio applicato dalla Corte al caso concreto
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Richiamato per inquadrare i motivi di ricorso (n.3 e n.5): la Corte valuta l'ammissibilità e il merito delle doglianze procedurali e sulla motivazione
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA sui costi sostenuti per la costruzione o ristrutturazione di fabbricati è compatibile anche quando l'immobile è di proprietà di terzi, purché sia dimostrato un nesso di strumentalità (inerenza) con l'attività d'impresa o professionale.
- Il principio di accessione (art. 934 c.c.) che attribuisce l'opera al proprietario del fondo non esclude automaticamente il diritto alla detrazione: conta la strumentalità dell'opera rispetto all'attività esercitata dall'investitore/affittuario.
- L'intervento dell'affittuario è tipizzato e ammesso (L. 203/1982, art.16) per migliorie e trasformazioni nei contratti agrari; la presenza di un titolo contrattuale che autorizza l'intervento rafforza la lecita inerentezza della spesa.
- Per qualificare come abuso o elusione fiscale occorre provare che l'operazione sia stata posta in essere 'al solo scopo' di ottenere un vantaggio fiscale; la mera convenienza fiscale non basta se è documentato l'uso effettivo e produttivo dell'opera nell'attività.
- In giudizio il contribuente deve documentare l'effettivo utilizzo strumentale dell'opera (es. rimessaggio di macchine, stoccaggio di beni) e la pertinenza rispetto all'attività; l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare l'abuso/elusione se la destinazione produttiva è accertata.
- Le censure procedurali di motivazione in cassazione richiedono che la questione contestata sia rilevante e che la sentenza impugnata sia effettivamente omissiva o contraddittoria sul punto decisivo; non è ammissibile sollevare ex novo un accertamento di elusività privo di fondamento nel provvedimento impositivo originario.
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