Sentenza del 24/10/2017 n. 4255 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Omissioni ed errori a danno del contribuente - Emendabilità - Necessità - Compensazione nella successiva dichiarazione - Ammissibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l’impossibilità di correggere l’errore commesso nella dichiarazione dei redditi e di utilizzare, mediante compensazione nella dichiarazione relativa a un periodo d’imposta successivo, il credito d’imposta derivante dagli utili percepiti. La questione riguardava il rapporto tra il principio di emendabilità della dichiarazione, quando l’errore comporti un carico fiscale maggiore di quello previsto dalla legge, e il limite posto dall’art. 15 del d.P.R. 600/1973, che impedisce di detrarre il credito in una dichiarazione diversa da quella relativa all’esercizio in cui gli utili sono stati percepiti.
La decisione
La sentenza afferma che la dichiarazione fiscale contenente errori di fatto o di diritto è, in linea generale, emendabile e ritrattabile quando l’errore determina per il contribuente oneri contributivi più gravosi di quelli dovuti per legge. Tuttavia, il credito d’imposta non può essere trasferito e fatto valere mediante compensazione in una dichiarazione relativa a un periodo diverso da quello in cui gli utili sono stati percepiti, in quanto l’art. 15 del d.P.R. 600/1973 lo impedisce. Il contribuente può comunque far valere l’errore chiedendo il rimborso delle somme indebitamente versate entro i termini previsti dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 600/1973
Intende impedire che la detrazione del credito d’imposta possa operarsi in una dichiarazione dei redditi diversa da quella attinente all’esercizio d’imposta in cui gli utili siano stati percepiti.
La detrazione del credito d’imposta deve essere effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili; non è ammesso utilizzare il credito mediante compensazione in una dichiarazione successiva riferita a un diverso esercizio.
Art. 38 del d.P.R. 602/1973
Applicabile in tutte le ipotesi di contestazione riguardanti versamenti diretti in autotassazione che si assumano ingiustamente gravosi per il contribuente.
Quando un errore dichiarativo ha comportato un versamento diretto superiore a quello dovuto, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso entro il termine previsto dalla norma.
Massime di principio
- Gli errori dichiarativi, anche di diritto, sono generalmente emendabili quando determinano un’imposizione superiore a quella prevista dalla legge.
- L’emendabilità non consente necessariamente di utilizzare un credito in una dichiarazione successiva: occorre rispettare il periodo d’imposta cui il credito si riferisce.
- Quando la compensazione nella dichiarazione corretta non è più possibile, il contribuente può ricorrere alla richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate, nel rispetto dei termini decadenziali applicabili.
- La correzione dell’errore deve avvenire attraverso lo strumento fiscalmente previsto per il caso concreto: dichiarazione integrativa, istanza di rimborso o altra procedura, senza spostare arbitrariamente il credito tra periodi d’imposta diversi.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra il diritto sostanziale al credito, che può essere riconosciuto, e le modalità e i tempi del suo esercizio, che possono essere soggetti a limiti specifici.
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