Sentenza del 17/07/2015 n. 4235 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Canoni non riscossi - Irrilevanza reddituale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl collegio ha accolto la tesi del contribuente, ritenendo irrilevanti ai fini reddituali i canoni non riscossi. La sentenza ha qualificato come iniquo l'obbligo di pagare imposte su un reddito mai effettivamente conseguito, aderendo all'orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità richiamato nelle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n. 17394/2002 e n. 15063/2002.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che i canoni di locazione non effettivamente riscossi non costituiscono reddito imponibile, poiché manca una reale disponibilità economica. Ha quindi contestato l'obbligo di versare l'imposta su somme mai percepite, invocando un'interpretazione dell'art. 26 TUIR conforme ai principi costituzionali e al principio di capacità contributiva.
Norme richiamate
Art. 26 TUIR
La disposizione è stata interpretata nel senso che i canoni non riscossi non devono concorrere alla formazione del reddito imponibile quando il contribuente non ne abbia avuto l'effettiva disponibilità economica.
Principio costituzionale di capacità contributiva
L'imposizione deve essere collegata a una capacità economica reale; risulta quindi contrario a equità e ai principi costituzionali tassare somme mai effettivamente percepite.
Massime di principio
- In linea generale, l'imposizione reddituale dovrebbe riferirsi a una ricchezza effettivamente realizzata o comunque concretamente disponibile, non a somme meramente teoriche o non incassate.
- Nei casi di canoni di locazione insoluti, è rilevante verificare la disciplina applicabile nel periodo d'imposta e l'eventuale esistenza di una procedura formale di morosità o di risoluzione del contratto.
- La mancata riscossione non comporta automaticamente, in ogni contesto, l'esclusione del reddito: occorre confrontare il caso concreto con il testo vigente dell'art. 26 TUIR e con la giurisprudenza applicabile.
- Il principio affermato è particolarmente utile per contestare pretese fiscali basate su redditi solo nominali, ma deve essere sostenuto da elementi probatori che dimostrino l'effettiva insolvenza e l'assenza di percezione dei canoni.
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