Cassazione Penale, Sentenza n. 29580/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva dell'imputata per le lesioni subite, escludendo il concorso di colpa a lui addebitato. Contestava la qualificazione dell'autocarro come "ingombro della carreggiata" e l'applicazione degli artt. 161 e 162 del Codice della Strada, sostenendo che il veicolo era semplicemente in sosta regolare e che quindi il conducente Messina non aveva obbligo di segnalare la situazione. Inoltre deduceva violazione dell'art. 2054 c.c., sostenendo che l'imputata non aveva superato la presunzione di colpa a suo carico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per "mancanza di interesse ad impugnare": la parte civile non può in Cassazione, ai soli effetti civili, contestare la diversa quantificazione del concorso di colpa attribuito alla vittima quando l'impugnazione mira solo a rivedere la percentuale di concorso di colpa. Il secondo motivo (art. 2054 c.c.) è stato assorbito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non sono state liquidate spese a favore dell'imputata e del responsabile civile perché non hanno fornito contributo difensivo nella fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Reato contestato (lesioni personali stradali per colpa); nel giudizio di merito era stata riconosciuta l'attenuante speciale di cui al comma 7
art. 141, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata a titolo di inosservanza delle norme sulla circolazione (regolazione della velocità e cautele nella guida) nella ricostruzione del fatto
art. 161 Codice della Strada
Secondo la Corte di merito, il conducente del mezzo che per qualsiasi causa ingombra la carreggiata ha l'obbligo, per quanto possibile, di rendere libero il passaggio e di adottare adeguate misure
art. 162 Codice della Strada
Imposizione di segnalazione dell'ingombro (es. triangolo luminoso o altro segnale idoneo) quando il veicolo ostacola la circolazione; la Corte di merito ha ritenuto violata tale regola dalla condotta del soggetto che operava con gru
art. 2054 cod. civ.
Presunzione di colpa del conducente di veicolo in caso di sinistro; il ricorrente invocava la disapplicazione ma il motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità
art. 651 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna nel giudizio civile riguarda la condotta del condannato (sussistenza del fatto, illiceità e commissione da parte dell'imputato) e non l'accertamento della condotta della persona offesa, sicché la parte civile non ha interesse a impugnare in Cassazione la diversa quantificazione del concorso di colpa attribuito alla vittima
Massime di principio
- Una parte civile costituita non ha, di regola, interesse a impugnare in Cassazione la diversa percentuale di concorso di colpa attribuita alla vittima: tale censura è spesso inammissibile per carenza di interesse, perché la pronuncia penale fa giudicato nel processo civile solo sulla condotta del condannato.
- L'efficacia di giudicato penale (art. 651 c.p.p.) vincola il giudice civile quanto all'esistenza del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, ma non vincola sulla valutazione autonoma della condotta della persona offesa.
- In concreto, per stabilire se un veicolo costituisca "ingombro della carreggiata" occorre valutare le modalità di sosta e l'effettiva intralcio al transito: se l'ingombro esiste, trovano applicazione gli obblighi degli artt. 161 e 162 c.d.s. (liberare la sede o segnalare il pericolo).
- La presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. può essere superata solo con prove che dimostrino l'impossibilità di evitare l'evento; chi contesta questa presunzione deve offrire elementi probatori adeguati.
- In sede di impugnazione è essenziale verificare l'interesse ad agire: impugnazioni dirette solo a rivedere la misura percentuale del concorso di colpa della vittima, senza incidere sul nucleo oggettivo del reato, sono frequentemente dichiarate inammissibili.
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