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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determinazione dell'Amministrazione della Provincia di Como, Settore Infrastrutture, Ufficio Trasporti, n. 1348/2025., in data 16 settembre 2025, notificata a mezzo pec in data 17 settembre 2025, con la quale è stata disposta la inibizione della attività di autoscuola di V.I.P. srl, per il venir meno della titolarità disciplinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 123 D. Lgs. 285/1’92 e con la quale è comunicata la revoca dell'attività di autoscuola nelle sedi di Villa Guardia, Erba, Maslianico e Cantù; b) della successiva nota dell'Amministrazione della Provincia di Como del 30.10.2025, prot. 53376 del 30.10.2025, con la quale l'Ente Locale respinge la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento sub a) inoltrata dal sottoscritto procuratore, c) delle note prott. n. 52525 del 21.10.2025, e n. 51432 del 20.10.2025, con le quali le quali l'Amministrazione Provinciale di Como, comunica, rispettivamente per la sede di Erba e di Villa Guardia, i motivi ostativi all'accoglimento delle SCIA inoltrate il 20.10.2025, in quanto illegittimi; - e per la condanna dell’Amministrazione Provinciale di Como al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nella misura che sarà quantificata in corso di istruttoria.

Giustizia amministrativa202504723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione provinciale di inibizione e revoca dell'attività di autoscuola presso quattro sedi, nonché successivi atti di diniego dell'autotutela e comunicazione dei motivi ostativi relativi a nuove SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui la Provincia di Como ha disposto l'inibizione dell'attività di autoscuola e comunicato la revoca dell'attività presso le sedi di Villa Guardia, Erba, Maslianico e Cantù. Sono stati inoltre impugnati il successivo rigetto della richiesta di annullamento in autotutela e le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento delle SCIA presentate per le sedi di Erba e Villa Guardia. La ricorrente ha formulato anche una domanda risarcitoria per i danni patiti e patiendi. La questione cautelare ha riguardato, in particolare, la modifica del legale rappresentante della società e la necessità di presentare una nuova SCIA recante tutte le dichiarazioni e la documentazione attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'attività di autoscuola.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l'art. 335 del d.P.R. 495/1992 richieda, per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, il possesso in capo al titolare dell'autorizzazione dei requisiti previsti dall'art. 123, comma 4, del d.lgs. 285/1992. La modifica del legale rappresentante della società, incidendo direttamente sul titolo autorizzativo, appare richiedere la presentazione di una nuova SCIA, completa delle dichiarazioni e della documentazione sul possesso dei requisiti di legge. Poiché la società sembrava aver presentato la SCIA soltanto dopo l'adozione del provvedimento di revoca, nonostante precedenti interlocuzioni con l'Amministrazione, il Collegio ha escluso, allo stato cautelare, la sussistenza del necessario fumus. Non è stata quindi disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, per euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 335 d.P.R. 495/1992

    richiede, per lo svolgimento dell’attività di autoscuola, il possesso in capo al titolare dell’autorizzazione dei requisiti prescritti dall’art. 123, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Il possesso dei requisiti previsti per il titolare dell’autorizzazione costituisce presupposto per lo svolgimento dell’attività di autoscuola.

  • art. 123, comma 4, d.lgs. 285/1992

    requisiti prescritti dall’art.123 comma 4

    I requisiti previsti dalla disposizione devono risultare posseduti dal titolare dell’autorizzazione all’attività di autoscuola.

  • art. 123, comma 5, d.lgs. 285/1992

    venir meno della titolarità disciplinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 123

    Il provvedimento impugnato è stato adottato in relazione al venir meno della titolarità e dei requisiti rilevanti ai sensi della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 123, comma 4, del d.lgs. 285/1992, secondo quanto previsto dall'art. 335 del d.P.R. 495/1992.
  • La modifica del legale rappresentante di una società titolare di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola incide direttamente sul titolo autorizzativo e, in via cautelare, appare richiedere la presentazione di una nuova SCIA corredata da tutte le dichiarazioni e dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge.
  • La presentazione della nuova SCIA soltanto dopo l'adozione del provvedimento di revoca, nonostante precedenti interlocuzioni con l'amministrazione, può escludere, nella sommaria delibazione cautelare, il necessario fumus boni iuris per la sospensione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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