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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39293/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze già esaminate dalla Corte di appello, prive di specifico confronto con la motivazione impugnata e comunque incentrate su valutazioni di fatto non scrutinabili in cassazione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso ha contestato, in sostanza, l'esistenza stessa dell'attività di spaccio e la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo implicitamente che i fatti dovessero essere ricondotti a una fattispecie meno grave. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano meramente reiterative di questioni già dedotte in appello, non confrontate in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, e inoltre formulate in fatto, quindi non deducibili in sede di legittimità. I giudici di merito avevano valorizzato le intercettazioni, gli "affari di droga" tra l'imputato, indicato come fornitore, e altro soggetto acquirente che a sua volta spacciava al minuto, nonché i debiti maturati per cessioni a credito, elementi ritenuti indicativi della non occasionalità dell'attività e ostativi alla derubricazione nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte richiama la fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; evidenzia che gli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito escludevano la derubricazione nell'ipotesi lieve del comma 5.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    È menzionato come ipotesi alternativa meno grave, non ritenuta configurabile alla luce della non episodicità e non occasionalità dello spaccio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già dedotte e motivate in appello senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che richiedano una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la motivazione di merito sia congrua ed esaustiva.
  • In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere esclusa quando emergano elementi sintomatici di non occasionalità e sistematicità dell'attività di spaccio, come rapporti continuativi di fornitura e cessioni a credito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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