Cassazione Penale, Sentenza n. 16110/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Pietro impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Messina che aveva accolto la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione (assoluzione per non aver commesso il fatto dai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9-10-1990, n. 309), ma aveva ridotto del 40% il quantum dell'indennità calcolata secondo il parametro aritmetico. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché la riduzione era motivata con un generico riferimento ai "precedenti penali" a suo carico, senza indicare natura, numero, gravità dei precedenti né spiegare il nesso logico-giuridico tra tali precedenti e la determinazione della riduzione del 40%. Denunciava quindi l'assenza di un'adeguata motivazione sulla discrezionalità operata nella riduzione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il criterio aritmetico di calcolo dell'indennizzo (rapporto tra il tetto massimo previsto dall'art. 315 c.2 c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare di sei anni ex art. 303 c.4 lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per i giorni di ingiusta detenzione) e il principio per cui il giudice di merito può aumentare o ridurre il risultato numerico in base alle specificità del caso, ma deve motivare logicamente le ragioni della modifica. Nel caso concreto la riduzione del 40% era motivata in modo meramente lacunoso e generico; pertanto la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Messina, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 315 cod. proc. pen.
tetto massimo dell'indennizzo fissato in euro 516.456,90 (comma secondo)
Fissa il limite massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione; serve come parametro in combinazione con la durata massima della custodia per il calcolo aritmetico dell'indennizzo
art. 303 cod. proc. pen.
termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni (comma quarto, lett. c))
Indica il limite temporale della custodia cautelare utile per il calcolo aritmetico del quantum complessivo dell'indennizzo
art. 611 cod. proc. pen.
requisitoria scritta del Procuratore generale
Norma procedurale richiamata per la partecipazione del PG nel giudizio di legittimità tramite requisitoria scritta
artt. 73 e 74 d.P.R. 9-10-1990, n. 309
reati per i quali l'istante era stato in precedenza imputato (droghe)
Norme sostanziali relative alle contestazioni originarie che hanno dato luogo alla detenzione poi ritenuta ingiusta; richiamate nel capo di imputazione ma non decisive per la quantificazione dell'indennizzo
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 3912 del 5-12-2013, Rv. 258833)
Conferma il criterio aritmetico di base per la liquidazione e la possibilità per il giudice di integrare il risultato numerico in senso maggiorativo o diminutivo per adeguarlo alle specificità del caso
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 24225 del 4-3-2015, Rv. 263721)
Stabilisce i limiti del controllo della Cassazione sulla congruità dell'indennizzo: la Corte di legittimità verifica la logica e la motivazione, non la mera opportunità di adeguare l'importo, salvo che la decisione sia manifestamente arbitraria o simbolica
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 18364 del 18-1-2019, Rv. 275706-01)
Affermato il principio che non è ammessa una riduzione automatica dell'indennizzo per il solo fatto di precedenti esperienze carcerarie: il giudice deve valutare caso per caso e motivare come tali precedenti incidano sulla sofferenza subita
Massime di principio
- Il punto di partenza per la liquidazione dell'indennizzo è un calcolo aritmetico (tetto massimo/art. 315 e durata massima della custodia art. 303) che va espresso in giorni e rapportato ai giorni di detenzione ingiusta
- Il giudice di merito può incrementare o ridurre quel risultato per rendere equa la riparazione rispetto alle specificità del caso, ma ogni scostamento deve essere logicamente e dettagliatamente motivato
- La menzione generica di precedenti penali non è sufficiente a giustificare una consistente riduzione dell'indennizzo: è necessario indicare natura, numero, gravità e l'incidenza concreta di tali precedenti sulla sofferenza subita
- La Corte di Cassazione non ridetermina il 'quantum' ex novo salvo che rilevi manifesta arbitrarietà o motivazione del tutto insufficiente; può però annullare la quantificazione e rinviare se il percorso logico-giuridico non è ricostruibile
- In situazioni simili, le parti dovrebbero chiedere al giudice di merito di motivare espressamente ogni ragione di valorizzazione o svalutazione del parametro aritmetico (es. comparazione con precedenti analoghi, descrizione della sofferenza, incidenza dei precedenti)
- L'esistenza di precedenti carcerari può andare sia a ridurre sia a incrementare l'indennizzo a seconda di come incide sulla sofferenza: la valutazione è quindi necessariamente case-by-case
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