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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03333/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna per falsa dichiarazione ai fini del gratuito patrocinio. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 23‑bis, comma 2 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020 e nullità a regime intermedio di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per la mancata o tardiva comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in vista dell'udienza camerale fissata per il 2/5/2025. Sosteneva la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio perché le conclusioni della pubblica accusa erano state depositate e comunicate solo il 30/4/2025 (oltre il termine dei 10 giorni previsto), consegnando alla difesa meno di 5 giorni per le controdeduzioni, e lamentava il mancato esame da parte della Corte d'appello della sua eccezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità del motivo. Ha rilevato che le conclusioni del Procuratore generale furono depositate e comunicate il 30/4/2025, cioè prima della scadenza del termine assegnato alla difesa per le controdeduzioni, e ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tardiva comunicazione non integra automaticamente una nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio. La Corte ha osservato che, trattandosi di una nullità a regime intermedio (art. 178), il ricorrente avrebbe dovuto specificare il pregiudizio concreto derivante dalla tardività o il contenuto delle conclusioni che abbia inciso sull'esito del giudizio; invece la difesa non ha allegato né il contenuto utile delle conclusioni né il pregiudizio subito. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 14/01/2026.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 155 del 2002, art. 95, comma 1

    Norma sostanziale che incrimina la falsa dichiarazione per l'ottenimento del gratuito patrocinio; è la norma contestata nella condanna confermata dai giudici.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Prevede l'obbligo di deposito/comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero in determinati termini per le udienze camerali; la Corte ha ritenuto che la tardiva comunicazione non determina automaticamente nullità se le conclusioni sono comunque pervenute prima della scadenza del termine difensivo e se non è dimostrato un concreto pregiudizio.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità relative all'assistenza e rappresentanza dell'imputato; la Corte lo qualifica come nullità a regime intermedio che richiede la specificazione del concreto pregiudizio per poter essere valorizzata in cassazione.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Consente di far valere in cassazione violazioni verificatesi in giudizio dopo la sentenza del grado successivo; la Corte richiama che tale rimedio è subordinato alla specificità del vizio e alla dimostrazione del pregiudizio per le nullità a regime intermedio.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità assolute; la Corte distingue le nullità di cui all'art. 178 (non sempre assolute) dalle nullità previste dall'art. 179.

Massime di principio

  • La tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non comporta automaticamente nullità: è necessario dimostrare che la tardività abbia concretamente pregiudicato la difesa.
  • Le nullità relative all'assistenza/rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c) sono qualificabili come nullità a regime intermedio; per farle valere in Cassazione occorre specificare il concreto nocumento derivante dalla violazione.
  • Se la comunicazione delle conclusioni avviene comunque prima della scadenza del termine assegnato alla difesa, l'intempestività di per sé è insufficiente; la difesa deve indicare in che modo il contenuto delle conclusioni tardive ha inciso sulle proprie scelte difensive o sull'esito del giudizio.
  • La difesa deve eccepire tempestivamente la nullità davanti al giudice del merito e poi, se procede per cassazione, fornire nel ricorso elementi di dettaglio e prova del pregiudizio; censure generiche sono inammissibili.
  • In caso di totale mancata comunicazione telematica delle conclusioni al difensore, la giurisprudenza è più incline a riconoscere la nullità a regime intermedio: in tali casi è più semplice ottenere la rilevanza del vizio, ma anche qui è utile documentare l'effettivo pregiudizio subito.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe il difensore dovrebbe: notificare immediatamente l'eccezione al giudice, chiedere integrazione istruttoria o rinvio per esaminare le conclusioni tardive, documentare con precisione tempi e contenuti delle comunicazioni e spiegare perché ciò ha inciso sulle scelte difensive.

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