Regolamento (UE) 2024/2220
Regolamento delegato (UE) 2024/2220 della Commissione, del 26 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli pesanti a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l’allegato II
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il quadro del regolamento (UE) 2019/2144 introducendo regole tecniche e di prova specifiche per i registratori di dati di evento dei veicoli pesanti a motore. Stabilisce i requisiti da rispettare per l’omologazione del sistema e dell’entità tecnica, disciplina la protezione dei dati, il recupero delle informazioni e alcuni profili di controllo tecnico periodico. Modifica inoltre l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 per inserire il rinvio al regolamento ONU n. 169 e al presente atto.
Norme dettagliate per l’omologazione dei veicoli pesanti a motore (categorie M2, M3, N2 e N3) e dei registratori di dati di evento (EDR), con modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3, come definite dal regolamento (UE) 2018/858, e ai relativi registratori di dati di evento, sia quando installati sul veicolo sia quando omologati come entità tecniche. Rileva ai fini dell’omologazione UE e delle verifiche tecniche connesse, con applicazione dal 7 gennaio 2026; resta fuori dall’ambito il resto delle categorie di veicoli non menzionate espressamente. Il regolamento è anche rilevante per costruttori, autorità di omologazione, produttori di componenti/strumenti diagnostici/apparecchiature di prova e soggetti coinvolti nei controlli tecnici periodici.
Registratori di dati di evento per veicoli pesanti: requisiti tecnici e omologazione
Il regolamento delegato (UE) 2024/2220 completa il regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda i registratori di dati di evento (EDR) dei veicoli pesanti a motore. La finalità è armonizzare a livello UE le procedure di prova e i requisiti tecnici per l’omologazione dei veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 e degli EDR come entità tecniche, in coerenza con il regolamento ONU n. 169 e con le esigenze di sicurezza stradale, protezione dei dati e cibersicurezza richiamate nei considerando.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 definite dal regolamento (UE) 2018/858. La disciplina riguarda sia l’omologazione del veicolo con EDR installato, sia l’omologazione dell’EDR come entità tecnica. Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/2144, che impone requisiti generali di sicurezza per i veicoli a motore, e diventa operativo dal 7 gennaio 2026, in linea con la data di applicazione dei requisiti EDR per tali categorie.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/2144 e ne modifica l’allegato II. In particolare, il considerando evidenzia che le prescrizioni tecniche dettagliate per gli EDR sono disciplinate dal regolamento ONU n. 169, che viene quindi richiamato espressamente nell’elenco dei requisiti applicabili. Per la protezione contro la manipolazione dei dati e per gli aggiornamenti software viene richiamato anche il regolamento ONU n. 155 sulla cibersicurezza dei veicoli.
Requisiti tecnici per il registratore di dati di evento
L’articolo 2 stabilisce che l’EDR del veicolo deve rispettare sia il regolamento ONU n. 169 sia gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento delegato. L’omologazione dell’EDR come entità tecnica richiede, inoltre, il rispetto di specifici punti del regolamento ONU n. 169: 5.3 (comma introduttivo), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.5. Quando l’EDR è installato sul veicolo, il veicolo e il sistema devono soddisfare i requisiti dell’articolo 2, paragrafo 1; per il punto 5 del regolamento ONU n. 169 si applicano invece i punti 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4.
Sicurezza dei dati e protezione contro la manomissione
L’articolo 3 collega la protezione dei dati incidentali alla conformità al regolamento ONU n. 155, comprensivo delle disposizioni transitorie e di eventuali serie successive di modifiche. Tale conformità deve garantire che i dati registrati e memorizzati non siano soggetti a manipolazione. Il medesimo articolo richiede che gli aggiornamenti software dell’EDR siano protetti in modo da impedire, in modo ragionevole, compromissioni e aggiornamenti non validi.
Accesso, recupero e anonimizzazione dei dati
L’articolo 4 disciplina in modo puntuale il recupero delle informazioni registrate. I dati devono essere recuperabili tramite la porta seriale del connettore normalizzato per la trasmissione dati di cui all’allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858; se dopo una collisione tale porta non è più funzionante, deve essere possibile il recupero mediante collegamento diretto all’EDR.
Il costruttore deve fornire all’autorità di omologazione, e su sua richiesta ai costruttori o riparatori interessati di componenti, agli strumenti diagnostici e alle apparecchiature di prova, informazioni su:
- modalità di accesso ai dati;
- modalità di recupero;
- modalità di interpretazione dei dati di evento.
Il sistema deve inoltre consentire a uno strumento di recupero dei dati di produrre segnalazioni di eventi contenenti:
- tutti gli elementi di dati obbligatori previsti dal regolamento ONU n. 169;
- il tipo, la variante e la versione esatti del veicolo, inclusi i sistemi installati di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti.
Il costruttore deve dimostrare che tali dati sono disponibili dopo un impatto conforme al punto 5.4.1 del regolamento ONU n. 169. Il regolamento vieta che i dati siano disponibili attraverso interfacce accessibili senza sbloccare le porte del veicolo o senza utilizzare strumenti, nonché attraverso interfacce del veicolo per connessioni senza fili. I dati devono essere disponibili in formato leggibile da dispositivo automatico e non devono essere accompagnati da informazioni che consentano di collegarli a una persona fisica.
Controlli tecnici periodici
L’articolo 5 precisa che, nell’ambito dei controlli tecnici periodici dei veicoli, possono essere verificate due dimensioni dell’EDR. In primo luogo, il corretto stato operativo, tramite osservazione visiva del segnale di avaria dopo l’attivazione dell’interruttore generale del veicolo e, se necessario, mediante controllo delle lampadine; se il segnale è inserito in uno spazio comune di visualizzazione, occorre verificarne prima il corretto funzionamento.
In secondo luogo, la corretta funzionalità e l’integrità del software possono essere controllate mediante l’interfaccia elettronica del veicolo prevista dall’allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE, quando le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e i dati necessari sono disponibili. I costruttori devono rendere disponibili le informazioni tecniche per l’uso dell’interfaccia elettronica conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621.
Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
L’articolo 6 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144. Nell’allegato, parte E, la riga E5 relativa al registratore di dati di evento viene sostituita per includere il regolamento delegato (UE) 2024/2220 e il regolamento ONU n. 169 come ulteriori riferimenti normativi per le categorie di veicoli interessate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 7 gennaio 2026. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e veicoli interessati
Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3. La disciplina riguarda l’omologazione dei veicoli e dei registratori di dati di evento (EDR) come entità tecniche, in coerenza con il sistema di omologazione UE previsto dal regolamento (UE) 2018/858 e dal regolamento (UE) 2019/2144.
Requisiti tecnici e rinvio al regolamento ONU n. 169
Il registratore di dati di evento deve essere conforme al regolamento ONU n. 169 e agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento. L’omologazione dell’EDR come entità tecnica è subordinata al rispetto dei punti 5.3 (comma introduttivo), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.5 del regolamento ONU n. 169. Se il veicolo monta un EDR omologato come entità tecnica, veicolo ed EDR devono comunque rispettare i requisiti dell’articolo 2, paragrafo 1; per il punto 5 del regolamento ONU n. 169 valgono invece i punti 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4.
Sicurezza dei dati e protezione contro la manipolazione
La conformità ai requisiti tecnici e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 155 assicura la protezione contro la manipolazione dei dati relativi agli incidenti registrati e memorizzati. Gli aggiornamenti software dell’EDR devono essere protetti in modo da impedire ragionevolmente compromissioni e aggiornamenti non validi.
Recupero dei dati, accesso e anonimizzazione
I dati di incidente devono essere recuperabili attraverso la porta seriale del connettore normalizzato per la trasmissione dati di cui all’allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858; se la porta seriale non funziona dopo una collisione, deve essere possibile il recupero mediante collegamento diretto all’EDR. Il costruttore deve fornire all’autorità di omologazione, e su richiesta di questa ai soggetti interessati, informazioni su accesso, recupero e interpretazione dei dati. Il sistema deve consentire la produzione di segnalazioni di eventi contenenti gli elementi di dati obbligatori del regolamento ONU n. 169 e anche il tipo, variante e versione del veicolo, inclusi i sistemi installati di sicurezza attiva e prevenzione degli incidenti. I dati non devono essere accessibili tramite interfacce non protette o connessioni senza fili, devono essere disponibili in formato leggibile da dispositivo automatico e non devono includere informazioni idonee a collegarli a una persona fisica.
Controlli tecnici periodici
Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli, può essere verificato il corretto stato operativo dell’EDR tramite osservazione del segnale di avaria all’accensione del veicolo e, se necessario, controllo delle lampadine. Se il segnale è visualizzato in uno spazio comune, occorre prima verificare il corretto funzionamento di tale spazio. La corretta funzionalità e l’integrità del software possono essere verificate tramite interfaccia elettronica del veicolo, secondo l’allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE, quando le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e i dati necessari sono disponibili; i costruttori devono rendere disponibili le informazioni tecniche secondo l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 è modificato per inserire nell’elenco dei requisiti, alla voce E5 relativa al registratore di dati di evento, il riferimento al regolamento delegato (UE) 2024/2220 e al regolamento ONU n. 169, in aggiunta al quadro già previsto, con applicazione alle categorie di veicoli pesanti interessate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 7 gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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