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Ordinanza

Ordinanza n. 4936/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento (ric.) - della deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 27 dicembre 2023, avente a oggetto «Validità concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al 31.12.2024 – legge 5 agosto 2022, n. 118»; (mm.aa.) - della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino dell’8 luglio 2024, n. 115, avente a oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative”; - della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 luglio 2024, n. 127, avente a oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Riapprovazione dello schema disciplinare già approvato con DGC 115/2024 emendato degli errori materiali”; - della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 ottobre 2024, n. 166, avente a oggetto “Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16 settembre 2024 a parziale modifica della legge 118/2022”.

Giustizia amministrativa202406726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale di Fiumicino relative alla proroga e alla disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha impugnato la deliberazione comunale n. 236 del 27 dicembre 2023 e, con motivi aggiunti, le deliberazioni n. 115 dell’8 luglio 2024, n. 127 del 31 luglio 2024 e n. 166 del 31 ottobre 2024, aventi a oggetto la validità, la disciplina e l’attuazione delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti né esaminati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudizio coinvolge anche i concessionari beneficiari delle proroghe, individuati quali controinteressati necessari.

La decisione

Il TAR, rilevato l’elevato numero dei concessionari beneficiari delle proroghe disposte dal Comune e la necessità di assicurare il contraddittorio nei loro confronti, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. e dell’art. 150 c.p.c., disponendo la pubblicazione di un avviso e del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza sul sito web del Comune di Fiumicino fino alla definizione del giudizio. Ha ordinato al Comune di depositare l’elenco nominativo dei concessionari entro il 25 marzo 2026; alla parte ricorrente di trasmettere le richieste di pubblicazione entro il 10 aprile 2026 e di depositare la prova degli adempimenti entro il 28 aprile 2026; al Comune di effettuare le pubblicazioni entro il 17 aprile 2026. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 giugno 2026, senza decisione sul merito delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti la cui partecipazione al giudizio è necessaria.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Disciplina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non evocate in giudizio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Prevede la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende difficile la notificazione individuale.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di stabilire le modalità dell’integrazione del contraddittorio, anche mediante forme speciali di notificazione.

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto non disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 150 c.p.c.

  • art. 150 c.p.c.

    Disciplina la notificazione per pubblici proclami quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione di atti amministrativi relativi a proroghe o titoli abilitativi coinvolge una pluralità di beneficiari direttamente incisi dall’eventuale annullamento, tali beneficiari devono essere chiamati in giudizio quali controinteressati necessari mediante integrazione del contraddittorio.
  • Se il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa o difficoltosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami e stabilirne modalità concrete idonee ad assicurare la conoscibilità del giudizio.
  • La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione può essere utilizzata, unitamente alla pubblicazione dell’avviso contenente gli elementi essenziali della controversia e del testo degli atti processuali, quale modalità di notificazione per pubblici proclami.
  • Nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, il giudice può imporre termini specifici sia all’amministrazione, per la produzione dell’elenco dei controinteressati e per le pubblicazioni, sia alla parte ricorrente, per richiedere le pubblicazioni e depositarne la prova.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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