Ordinanza n. 4936/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento (ric.) - della deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 27 dicembre 2023, avente a oggetto «Validità concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al 31.12.2024 – legge 5 agosto 2022, n. 118»; (mm.aa.) - della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino dell’8 luglio 2024, n. 115, avente a oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative”; - della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 luglio 2024, n. 127, avente a oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Riapprovazione dello schema disciplinare già approvato con DGC 115/2024 emendato degli errori materiali”; - della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 ottobre 2024, n. 166, avente a oggetto “Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16 settembre 2024 a parziale modifica della legge 118/2022”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale di Fiumicino relative alla proroga e alla disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
Esito
La controversia
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha impugnato la deliberazione comunale n. 236 del 27 dicembre 2023 e, con motivi aggiunti, le deliberazioni n. 115 dell’8 luglio 2024, n. 127 del 31 luglio 2024 e n. 166 del 31 ottobre 2024, aventi a oggetto la validità, la disciplina e l’attuazione delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti né esaminati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudizio coinvolge anche i concessionari beneficiari delle proroghe, individuati quali controinteressati necessari.
La decisione
Il TAR, rilevato l’elevato numero dei concessionari beneficiari delle proroghe disposte dal Comune e la necessità di assicurare il contraddittorio nei loro confronti, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. e dell’art. 150 c.p.c., disponendo la pubblicazione di un avviso e del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza sul sito web del Comune di Fiumicino fino alla definizione del giudizio. Ha ordinato al Comune di depositare l’elenco nominativo dei concessionari entro il 25 marzo 2026; alla parte ricorrente di trasmettere le richieste di pubblicazione entro il 10 aprile 2026 e di depositare la prova degli adempimenti entro il 28 aprile 2026; al Comune di effettuare le pubblicazioni entro il 17 aprile 2026. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 giugno 2026, senza decisione sul merito delle impugnazioni.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti la cui partecipazione al giudizio è necessaria.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Disciplina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non evocate in giudizio.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Prevede la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende difficile la notificazione individuale.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di stabilire le modalità dell’integrazione del contraddittorio, anche mediante forme speciali di notificazione.
art. 39, comma 2, c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto non disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 150 c.p.c.
art. 150 c.p.c.
Disciplina la notificazione per pubblici proclami quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione di atti amministrativi relativi a proroghe o titoli abilitativi coinvolge una pluralità di beneficiari direttamente incisi dall’eventuale annullamento, tali beneficiari devono essere chiamati in giudizio quali controinteressati necessari mediante integrazione del contraddittorio.
- Se il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa o difficoltosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami e stabilirne modalità concrete idonee ad assicurare la conoscibilità del giudizio.
- La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione può essere utilizzata, unitamente alla pubblicazione dell’avviso contenente gli elementi essenziali della controversia e del testo degli atti processuali, quale modalità di notificazione per pubblici proclami.
- Nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, il giudice può imporre termini specifici sia all’amministrazione, per la produzione dell’elenco dei controinteressati e per le pubblicazioni, sia alla parte ricorrente, per richiedere le pubblicazioni e depositarne la prova.
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