Ordinanza ingiunzione o revoca n. 457 del 18/06/2026
Provvedimento del 18 giugno 2026 [10267254 ]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Vasto, nell’uso di un sistema foto/video per rilevare infrazioni semaforiche e altre violazioni del Codice della strada, ha violato gli obblighi di trasparenza verso gli interessati, il principio di minimizzazione e l’obbligo di preventiva valutazione d’impatto. Ha quindi ingiunto l’adeguamento delle informative di primo e secondo livello, la revisione della DPIA e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di Vasto: sanzione e misure correttive per videosorveglianza finalizzata all’accertamento di violazioni al Codice della strada, per carenze di trasparenza, minimizzazione e DPIA
Comune di Vasto: videosorveglianza per infrazioni al Codice della strada, trasparenza, minimizzazione e DPIA
Il provvedimento riguarda il trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Vasto mediante un sistema foto/video utilizzato per l’accertamento di violazioni del Codice della strada, in particolare di un’infrazione semaforica contestata al reclamante. L’istruttoria è stata avviata a seguito di reclamo ex art. 77 GDPR e art. 141 Codice privacy.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’interessato ha lamentato di non aver ricevuto un’adeguata informativa in prossimità del dispositivo di rilevazione e di aver ricevuto immagini non oscurate in modo sufficiente, con visibilità di soggetti e targhe di veicoli estranei all’infrazione. Il Comune ha difeso la legittimità del trattamento richiamando la presenza di informative di primo e secondo livello, la collocazione di cartellonistica con QR code, l’inserimento dei dispositivi nel sistema di videosorveglianza cittadino e l’esistenza di una valutazione d’impatto.
Trasparenza e informative agli interessati
Il Garante ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR, nonché le Linee guida 3/2019 del Comitato europeo e il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010. In caso di videosorveglianza, il titolare deve fornire sia un’informativa di primo livello, mediante cartello posto in prossimità dell’area controllata, sia un’informativa di secondo livello facilmente accessibile e completa.
Nel caso concreto:
- il Comune non ha dimostrato la data di effettivo posizionamento dei cartelli nel luogo dell’infrazione;
- la cartellonistica era generica, cumulava finalità diverse e non distingueva il trattamento per l’accertamento delle infrazioni del Codice della strada dagli altri trattamenti di videosorveglianza comunale;
- il periodo di conservazione era indicato in modo non specifico;
- i diritti degli interessati e le modalità di esercizio non erano adeguatamente esplicitati sin dal primo livello;
- l’informativa di secondo livello non era facilmente reperibile sul sito istituzionale e, anche nella versione poi rinvenibile tramite QR code, risultava ancora riferita a finalità plurime e con indicazioni insufficienti sulla conservazione.
È stato inoltre rilevato che anche l’informativa allegata al verbale notificato al reclamante era carente, poiché non indicava correttamente le modalità di esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR e riportava informazioni non aggiornate sul titolare/responsabile del trattamento.
Minimizzazione dei dati e oscuramento delle immagini
Sul piano della minimizzazione, il Garante ha applicato l’art. 5, par. 1, lett. c) GDPR, richiamando anche le indicazioni del provvedimento del 2010 e il D.M. 11 aprile 2024, che impongono l’oscuramento, all’atto dell’accesso, di soggetti e targhe di veicoli non pertinenti. Dalla documentazione del caso è emerso che, nell’accertamento relativo al reclamante, non erano state oscurate ulteriori targhe e immagini di altri veicoli coinvolti nelle riprese. Il Comune ha qualificato l’accaduto come errore tecnico occasionale, ma l’Autorità ha comunque ritenuto integrata la violazione del principio di minimizzazione.
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Il Garante ha ritenuto violato anche l’art. 35 GDPR, poiché la DPIA era stata predisposta solo dopo l’avvio del trattamento. La valutazione trasmessa risultava inoltre priva di data certa, non sottoscritta e priva del parere del Responsabile della protezione dei dati. L’Autorità ha sottolineato che, trattandosi di un sistema di sorveglianza sistematica in area accessibile al pubblico, la valutazione d’impatto doveva essere preventiva e specifica per i diversi trattamenti ricompresi nel sistema, con indicazione puntuale dei rischi e dei tempi di conservazione differenziati.
Esito, misure correttive e sanzione
Il Garante ha concluso per l’illiceità del trattamento, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 12, par. 1, 13 e 35 GDPR. Ha quindi:
- ordinato, ex art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, di fornire un’idonea informativa di primo livello;
- ordinato di rendere l’informativa di secondo livello facilmente reperibile e accessibile sul sito istituzionale, con specifico riferimento al sistema di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni al Codice della strada;
- ingiunto di adeguare la DPIA, distinguendo in modo più puntuale i singoli trattamenti e i relativi tempi di conservazione;
- richiesto un riscontro documentato entro 30 giorni dalla notifica.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Garante ha considerato la condotta come unitaria e ha applicato l’art. 83, par. 3 GDPR. Ha valorizzato, ai fini della quantificazione, la natura colposa della violazione, l’assenza di dati particolari, la modesta dimensione del Comune e l’assenza di precedenti, ma anche il limitato grado di cooperazione. La sanzione è stata determinata in euro 5.000. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante e la pubblicazione del provvedimento ai sensi delle norme interne richiamate.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del trattamento
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR e art. 141 Codice privacy presentato da un interessato che aveva ricevuto dal Comune di Vasto un verbale di contestazione per violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della strada, accertata mediante sistema video. Il trattamento esaminato riguarda i dati personali raccolti tramite dispositivi foto/video installati per l’accertamento delle infrazioni semaforiche e, più in generale, nel sistema di videosorveglianza comunale.
Violazioni in materia di trasparenza e informative
L’Autorità ha ritenuto non adeguata l’informativa di primo livello e non facilmente reperibile quella di secondo livello. La cartellonistica non risultava comprovata nel luogo dell’infrazione e, comunque, riportava finalità troppo generiche o cumulative, un periodo di conservazione non specifico e un richiamo incompleto ai diritti degli interessati. Anche l’informativa online e quella inserita nel verbale non rendevano correttamente accessibili gli elementi richiesti dagli artt. 12 e 13 GDPR.
Violazione del principio di minimizzazione
È stato accertato che, nel caso concreto, non erano stati oscurati altri veicoli e targhe ripresi nelle immagini relative all’infrazione, con conseguente trattamento di dati non necessari rispetto alla finalità di accertamento. Il Garante ha richiamato il principio di minimizzazione ex art. 5, par. 1, lett. c) GDPR, nonché la disciplina e le indicazioni già presenti nel provvedimento videosorveglianza del 2010 e nel D.M. 11 aprile 2024.
Valutazione d’impatto effettuata tardivamente e in modo incompleto
Il Comune ha prodotto una DPIA solo successivamente all’avvio del trattamento, in violazione dell’art. 35 GDPR. La valutazione risultava inoltre priva di data certa, non sottoscritta e senza il parere del DPO; non conteneva un’analisi sufficientemente specifica dei singoli trattamenti ricompresi nel sistema e dei relativi tempi di conservazione.
Sanzione, criteri e prescrizioni
Il Garante ha qualificato la violazione complessiva come unica e riconducibile al medesimo sistema foto/video, applicando l’art. 83, par. 3 GDPR. Ha determinato la sanzione in euro 5.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni, del carattere colposo, dell’assenza di precedenti e della modesta dimensione del Comune, ma anche del limitato grado di cooperazione. Sono state inoltre imposte misure correttive ex art. 58, par. 2, lett. d) GDPR e un obbligo di riscontro entro 30 giorni.
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