Cassazione Penale, Sentenza n. 15110/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La decisione è relativa alla conversione operata dalla Corte di Appello di Palermo dell'appello proposto da Marco La Fiura avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo per il reato di evasione. La Corte territoriale aveva dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per mancanza del mandato specifico al difensore d'ufficio successivo alla sentenza di primo grado e per assenza della dichiarazione/elezione di domicilio, e aveva riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza di conversione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la ricualificazione dell'appello in ricorso per cassazione da parte della Corte di Appello fosse un artificio non consentito. Richiamando la modifica normativa introdotta dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 (vigente dal 25/08/2024) e la giurisprudenza (Sez. U, n. 45371/2001), la Corte ha stabilito che, ove l'appello risulti inammissibile per mancanza dei requisiti (mandato specifico successivo e dichiarazione/elezione di domicilio), il potere di accertare la validità e i requisiti dell'impugnazione spetta esclusivamente alla Corte di Appello. La Corte di Cassazione si è limitata a prendere atto della voluntas impugnationis, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (quella che aveva convertito l'appello in ricorso per cassazione) e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
La norma è stata applicata per dichiarare l'appello inammissibile quando manca il mandato specifico del difensore d'ufficio successivo alla sentenza di primo grado e la dichiarazione/elezione di domicilio; la modifica normativa (legge 114/2024) è stata richiamata ma non consente alla Corte di Appello di sanare l'impugnazione trasformandola in ricorso per cassazione.
art. 568 cod. proc. pen., comma 5
Richiamato quale fondamento formale per la conversione in ricorso per cassazione, ma la Corte di Cassazione ha limitato il proprio intervento alla constatazione della voluntas impugnationis e ha annullato la riqualificazione operata dalla Corte territoriale, rimettendo la valutazione dell'ammissibilità alla Corte di Appello.
L. 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater dell'art. 581; la Corte ha osservato che, pur essendo entrata in vigore per le impugnazioni successive al 25/08/2024, la modifica non legittima l'uso dell'artificio della conversione da parte della Corte di Appello al fine di sanare mancanze essenziali dell'atto di impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 (Bonaventura, Rv. 220221)
Richiamata come principio secondo cui la valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione è riservata alla Corte di Appello e la Corte di Cassazione deve limitarsi a rilevare la volontà di impugnare (voluntas impugnationis) quando sussistono vizi formali di tal genere.
Massime di principio
- La Corte di Appello non può sanare tramite riqualificazione un appello inammissibile per mancanze essenziali (es. mandato specifico successivo e dichiarazione/elezione di domicilio); la conversione in ricorso per cassazione come 'sanatoria' è vietata.
- La modifica normativa (L. 114/2024) che ha inciso sull'art. 581 non autorizza la Corte territoriale a trasformare un mezzo di impugnazione privo dei requisiti in un altro mezzo più favorevole senza che sia rispettata la competenza e i relativi presupposti previsti dal codice.
- La Corte di Cassazione, quando rileva un atto riqualificato dalla Corte di Appello, deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis e, se la riqualificazione è illegittima, annullare l'atto impugnato e rinviare gli atti al giudice competente per la valutazione di ammissibilità e merito.
- In caso di impugnazione proposta da imputato assente, è essenziale che il difensore abbia mandato specifico successivo alla sentenza di primo grado e che sia indicata o eletta una dimora/domicilio: la loro assenza rende l'impugnazione suscettibile di inammissibilità.
- Per tutelare il diritto di difesa e la regolarità del procedimento, le eventuali carenze formali rilevate in appello devono essere trattate dalla Corte di Appello, che ha il potere esclusivo di valutare sia l'ammissibilità che la fondatezza dell'impugnazione; la Cassazione interviene limitatamente e in via di legittimità.
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