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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18049/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento: uno emesso nei confronti di una società in nome collettivo per IRAP e IVA e due emessi nei confronti di soci per IRPEF, fondati su indagini bancarie e sulla presunzione di maggiori ricavi/compensi desumibile dai movimenti sui conti. La CTR aveva rigettato l’appello dei contribuenti ritenendo inammissibili due motivi aggiunti e infondati gli altri, sul rilievo che non fosse stata provata l’estraneità delle rimesse bancarie ai ricavi e che non potessero essere dedotti costi non certi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, la violazione delle norme sulle presunzioni bancarie e sull’onere della prova, sostenendo di avere già documentato la giustificazione di versamenti e prelevamenti e che i costi avrebbero dovuto essere riconosciuti almeno in via forfettaria; dall’altro, hanno denunciato motivazione apparente o inesistente e violazione delle norme processuali sulla valutazione della prova.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto non apparente la motivazione della CTR, perché comunque idonea a far comprendere la ratio decidendi; tuttavia ha cassato la sentenza per avere la CTR applicato in modo troppo rigido la prova richiesta al contribuente sulle movimentazioni bancarie, senza dare conto di un esame analitico della documentazione prodotta e escludendo in radice la possibilità di considerare i costi in misura forfettaria. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 24 D.Lgs. 546/1992

    I motivi nuovi erano stati ritenuti inammissibili dalla CTR perché non conformi al regime processuale tributario, ma la Cassazione non si è soffermata nel merito su tale statuizione.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari

    I versamenti e, per i titolari di reddito d’impresa, anche i prelevamenti costituiscono presunzione legale di maggior reddito; la presunzione vale per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti e per i prelevamenti nei confronti degli imprenditori.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata insieme alle disposizioni sulle indagini bancarie quale base dell’accertamento analitico-induttivo.

  • art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata quale corrispondente disciplina IVA delle indagini bancarie e delle presunzioni sui movimenti finanziari.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di superare la presunzione bancaria grava sul contribuente, che deve fornire prova concreta e analitica della riferibilità delle movimentazioni a poste non imponibili o già contabilizzate.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per inquadrare il tema delle presunzioni; le presunzioni bancarie hanno natura legale e non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici.

  • art. 2728 c.c.

    La presunzione legale sposta l’onere della prova sul contribuente, che deve fornire prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione bancaria non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della CTR non è stata ritenuta apparente: pur sintetica, consentiva di comprendere il ragionamento decisorio.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa errata applicazione dei criteri di valutazione della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove acquisite.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti per i titolari di reddito di lavoro autonomo.

  • Corte cost. n. 10/2023

    Consente, per i prelievi non giustificati dell’imprenditore, la detrazione dei costi relativi anche in termini forfettari.

Massime di principio

  • Le risultanze dei conti bancari costituiscono presunzione legale di maggior reddito: i versamenti sono rilevanti nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti operano, come regola, solo per i titolari di reddito d’impresa.
  • Per superare la presunzione derivante dalle indagini bancarie non basta una difesa generica o per relationem: il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già contabilizzate o comunque estranee al reddito imponibile.
  • La presunzione bancaria non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., perché è una presunzione legale; di conseguenza il giudice deve verificare con rigore la prova contraria offerta dal contribuente e dare conto espressamente dell’esito del controllo su ciascuna operazione.
  • In tema di prelievi non giustificati dell’imprenditore, il giudice non può escludere in astratto la deduzione di costi relativi: può essere riconosciuta anche una quantificazione forfettaria, secondo i principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile non determina nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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