Sentenza n. 3841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. I, che aveva definito il giudizio di ottemperanza e compensato integralmente le spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, proprietari di un immobile già utilizzato dal Comune di Barletta come asilo nido e scuola materna, avevano promosso in primo grado un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile che aveva condannato il Comune al pagamento di canoni e oneri condominiali, per un importo superiore a 7.600 euro. Il TAR aveva ordinato l’integrale esecuzione della sentenza civile, con pagamento delle somme dovute, interessi e rivalutazione, ma aveva compensato le spese legali in ragione della limitata attività difensiva richiesta. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza esclusivamente sotto il profilo della compensazione delle spese, deducendo l’abnorme violazione del principio della soccombenza. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello e ha eccepito la tardività della notificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione del Comune e ha dichiarato irricevibile l’appello. La sentenza del TAR era stata pubblicata il 19 maggio 2025, mentre l’appello era stato notificato il 20 dicembre 2025. Il giudice ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza il rito camerale previsto dall’art. 87 c.p.a., con conseguente dimezzamento di tutti i termini processuali anche per l’impugnazione delle sentenze di primo grado. Il termine lungo ordinario di sei mesi doveva pertanto essere ridotto a tre mesi, con scadenza il 19 settembre 2025, tenuto conto della sospensione feriale. Le eccezioni al dimezzamento relative alla notificazione del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale operano soltanto nei giudizi di primo grado e non riguardano la notificazione dell’appello. La notificazione del 20 dicembre 2025 era quindi tardiva. Le spese del giudizio d’appello sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti
Nel giudizio di ottemperanza, trattato in camera di consiglio, il dimezzamento dei termini processuali si applica anche al termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado. Le eccezioni al dimezzamento valgono esclusivamente per alcuni atti del giudizio di primo grado e non per l’appello.
La disciplina generale delle impugnazioni deve essere coordinata con il dimezzamento dei termini previsto per i procedimenti camerali.
Il giudizio di ottemperanza rientra tra i procedimenti soggetti al rito camerale e, per l’impugnazione delle relative sentenze, al termine dimidiato.
La modifica dell’art. 87, comma 3, c.p.a. ha chiarito che l’eccezione al dimezzamento dei termini è limitata, nei giudizi di primo grado, alla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Le sentenze pronunciate in giudizi di ottemperanza, in quanto conclusivi di procedimenti da trattare in camera di consiglio, sono soggette al termine dimidiato per la proposizione dell’appello: il termine lungo ordinario di sei mesi è ridotto a tre mesi.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’eccezione al dimezzamento dei termini processuali prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a. riguarda esclusivamente, nel giudizio di primo grado, la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; non si estende alla notificazione dell’appello.
- L’appello notificato oltre il termine dimidiato previsto per le sentenze rese nel giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato irricevibile, anche quando sia tempestivo rispetto all’ordinario termine semestrale.
Come è indicizzato
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