Sentenza del 04/08/2016 n. 213 - Comm. Trib. Prov. Lecco
RIMBORSO - Credito IVA - Termine biennale - Decorrenza - Dallo spirare del termine per la rettifica - Erroneità - Dal pagamento - Irrilevanza circostanze soggettive - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istanza di rimborso è stata ritenuta tardiva. Il credito IVA indicato in dichiarazione alla riga VX5 non poteva essere richiesto oltre il termine biennale decorrente dal pagamento, poiché il rimborso avrebbe potuto essere domandato indipendentemente dall'eventuale successiva notificazione di cartelle di pagamento. È stata quindi respinta la tesi del contribuente fondata sulla decorrenza differita del termine.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorresse soltanto dal momento in cui fosse spirato, per l'Ufficio, ogni termine per notificare eventuali cartelle di pagamento. Secondo tale tesi, il diritto al rimborso sarebbe divenuto esercitabile solo dopo la stabilizzazione definitiva della posizione fiscale. La decisione ha invece ritenuto applicabile il termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, decorrente dal pagamento, senza attribuire rilievo alle circostanze soggettive che avessero determinato il mancato esercizio tempestivo del diritto.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. 546/1992
Il termine biennale dal pagamento
La richiesta di rimborso di un credito tributario, quando non sia previsto uno specifico termine, deve essere presentata entro due anni dal pagamento. Il termine decorre dal momento oggettivo in cui il rimborso può essere richiesto e non dal successivo venir meno di eventuali termini di accertamento o riscossione.
Massime di principio
- Per le istanze di rimborso tributario soggette all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il termine biennale decorre ordinariamente dal pagamento o dall'indebito versamento, non dal momento in cui la posizione fiscale diventa definitivamente incontestabile.
- La mancata indicazione del credito nella casella specificamente destinata al rimborso può incidere sull'esercizio tempestivo del diritto e non consente, di regola, di posticipare la decorrenza del termine decadenziale.
- La possibilità che l'Amministrazione notifichi in futuro cartelle o compia altri atti di riscossione non impedisce al contribuente di chiedere il rimborso, se il credito è già esistente ed esigibile.
- Le ragioni soggettive del ritardo, come errori nella compilazione della dichiarazione o l'attesa di ulteriori atti dell'Amministrazione, non sospendono né spostano automaticamente il termine di decadenza.
- In situazioni analoghe è opportuno individuare subito la data del pagamento o dell'indebito versamento, verificare la disciplina speciale eventualmente applicabile e presentare l'istanza entro il termine più prudenziale.
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