Corte di giustizia, Sentenza C-910/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021. — Bankia SA contro Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/71/CE – Prospetto in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 6 – Offerta rivolta sia ad investitori al dettaglio sia ad investitori qualificati – Contenuto delle informazioni fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Investitori al dettaglio e investitori qualificati – Conoscenza della situazione economica dell’emittente. — Causa C-910/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, in un'offerta pubblica di sottoscrizione “mista”, anche l'investitore qualificato può agire per la responsabilità da prospetto quando il documento è stato pubblicato in forza dell'offerta rivolta pure al pubblico retail. La direttiva 2003/71 tutela infatti tutti gli investitori che possano fondarsi sul prospetto pubblicato, non solo quelli al dettaglio. La Corte aggiunge che il diritto nazionale può valorizzare la conoscenza dell'investitore qualificato della situazione dell'emittente, ma solo nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Responsabilità per prospetto in un'offerta mista rivolta a investitori al dettaglio e qualificati: legittimazione degli investitori qualificati e rilievo della loro conoscenza extraprospettuale
La questione giuridica
Se, in caso di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni rivolta sia a investitori al dettaglio sia a investitori qualificati, l'azione di responsabilità per le informazioni inesatte del prospetto possa essere esercitata anche dagli investitori qualificati; e, in caso affermativo, se il giudice nazionale possa tener conto, nell'esame della responsabilità, della conoscenza che l'investitore qualificato aveva o avrebbe dovuto avere della situazione economica dell'emittente sulla base dei suoi rapporti con quest'ultimo, indipendentemente dal prospetto.
Principio di diritto
Quando un prospetto è pubblicato per un'offerta mista rivolta sia a investitori al dettaglio sia a investitori qualificati, l'azione di responsabilità per informazioni inesatte o incomplete contenute nel prospetto può essere proposta anche dagli investitori qualificati, perché l'articolo 6 della direttiva 2003/71 non limita la tutela ai soli retail ma si applica a chiunque abbia legittimamente fatto affidamento sul prospetto pubblicato. Resta però consentito agli Stati membri disciplinare le modalità dell'azione di responsabilità e far conto, nei limiti dell'autonomia procedurale, della conoscenza extraprospettuale dell'investitore qualificato circa la situazione economica dell'emittente, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/71/CE
- Direttiva 2008/11/CE
- Regolamento (UE) 2017/1129
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2003/71/CE
- Articolo 6, direttiva 2003/71/CE
- Articolo 5, direttiva 2003/71/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere d), e) e h), direttiva 2003/71/CE
Responsabilità da prospetto in un'offerta mista Bankia/UMAS
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo (Spagna) in materia di prospetto informativo ai sensi della direttiva 2003/71/CE, nel contesto di un'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni della Bankia SA rivolta sia a investitori al dettaglio sia a investitori qualificati. La Corte è chiamata a stabilire chi possa agire in responsabilità per inesattezze del prospetto e quale rilevanza possa avere, per l'investitore qualificato, la conoscenza della situazione economica dell'emittente acquisita al di fuori del prospetto.
Fatti e procedimento principale
Nel 2011 Bankia lanciava un'operazione di quotazione con una prima tranche rivolta a investitori al dettaglio, dipendenti e amministratori e una seconda tranche, istituzionale, rivolta a investitori qualificati. UMAS, qualificata come investitore qualificato, sottoscriveva 160000 azioni al prezzo di EUR 3,75 ciascuna. Dopo la riformulazione dei conti annuali, il titolo perdeva quasi tutto il valore e la quotazione veniva sospesa.
UMAS agiva contro Bankia chiedendo in via principale l'annullamento dell'ordine di acquisto per vizio del consenso e, in subordine, il risarcimento per inesattezza del prospetto. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di nullità, mentre l'Audiencia Provincial de Madrid respingeva la nullità ma accoglieva la responsabilità da prospetto. Bankia ricorreva quindi dinanzi al Tribunal Supremo.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2003/71/CE, poi abrogata dal regolamento (UE) 2017/1129 ma ancora applicabile ratione temporis. In particolare, sono centrali:
- l'articolo 3, paragrafo 1, che impone il prospetto per le offerte al pubblico;
- l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che esenta l'offerta rivolta unicamente a investitori qualificati;
- l'articolo 5, che definisce il contenuto del prospetto e della nota di sintesi;
- l'articolo 6, che disciplina la responsabilità per le informazioni fornite nel prospetto. La Corte richiama anche i considerando 10, 16, 18, 19, 21 e 27, tutti orientati alla tutela degli investitori e al corretto funzionamento dei mercati.
Prima questione pregiudiziale: legittimazione dell'investitore qualificato
Il Tribunal Supremo chiedeva se, in un'offerta mista, l'azione di responsabilità per il prospetto spettasse solo agli investitori al dettaglio o anche a quelli qualificati. La Corte osserva che la direttiva non indica espressamente chi possa esercitare l'azione, ma solo chi possa esserne responsabile.
Il ragionamento della Corte si fonda su tre passaggi:
- il prospetto, quando pubblicato, deve contenere informazioni complete, affidabili e facilmente accessibili;
- l'investitore che partecipa all'offerta e fa affidamento sul prospetto può legittimamente basarsi su di esso, indipendentemente dal fatto che gli sia stato materialmente consegnato;
- la distinzione tra investitori al dettaglio e qualificati rileva per stabilire quando il prospetto non è necessario, ma non per limitare retroattivamente la responsabilità una volta che il prospetto è stato pubblicato.
La Corte sottolinea che, nell'offerta mista, il prospetto è disponibile per entrambe le categorie di investitori e che l'articolo 6 non contiene eccezioni che escludano i qualificati dall'azione risarcitoria. Ne consegue che la responsabilità può essere fatta valere anche dagli investitori qualificati.
Seconda questione pregiudiziale: conoscenza della situazione economica dell'emittente
La seconda questione verteva sulla possibilità di tenere conto della conoscenza, effettiva o presunta, che l'investitore qualificato abbia della situazione economica dell'emittente per ragioni estranee al prospetto, come rapporti societari o professionali.
La Corte ricorda che l'articolo 6, paragrafo 2, lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella disciplina delle modalità dell'azione di responsabilità, nel rispetto dei principi di autonomia procedurale, equivalenza ed effettività. Inoltre, la logica stessa della direttiva riconosce che gli investitori qualificati dispongono normalmente di maggiori capacità e di ulteriori fonti informative rispetto ai retail.
Per questo motivo, la Corte afferma che il diritto nazionale può consentire o imporre al giudice di considerare la conoscenza extraprospettuale dell'investitore qualificato circa la situazione dell'emittente. Tuttavia, tale disciplina nazionale deve:
- non essere meno favorevole rispetto alle azioni analoghe fondate sul diritto interno;
- non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dal diritto dell'Unione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l'azione di responsabilità per informazioni inesatte del prospetto, in un'offerta pubblica di sottoscrizione rivolta sia a retail sia a qualificati, può essere esercitata anche dagli investitori qualificati;
- l'articolo 6, paragrafo 2, non osta a norme nazionali che consentano o impongano di considerare la conoscenza della situazione economica dell'emittente da parte dell'investitore qualificato, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
Principi pratici per gli operatori
Per la prassi degli operatori finanziari e dei difensori, la sentenza conferma che la pubblicazione del prospetto apre la tutela risarcitoria a tutti gli investitori coinvolti nell'offerta, anche se qualificati. Resta però aperto, sul piano nazionale, lo spazio per eccezioni difensive fondate su una conoscenza autonoma e pregressa dell'investitore qualificato, nei limiti consentiti dall'ordinamento interno e dal diritto UE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 giu 2021Corte di giustizia, Sentenza C-326/19
- Sentenza · 3 giu 2021Corte di giustizia, Sentenza C-546/19
- Sentenza · 3 giu 2021Corte di giustizia, Sentenza C-563/19
- Sentenza · 3 giu 2021Corte di giustizia, Sentenza C-624/19
- Sentenza · 3 giu 2021Corte di giustizia, Sentenza C-726/19
- Sentenza · 3 giu 2021Corte di giustizia, Sentenza C-762/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →