Ordinanza n. 901/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del “Provvedimento di imposizione di servitù” prot. n. 2025-0051789 del 22/07/2025, notificato al ricorrente in data 16 ottobre 2025, con il quale FiberCop s.p.a. ha disposto l’imposizione di servitù coattiva sul fondo di proprietà del ricorrente sito nel Comune di Grosseto per la realizzazione di impianto di collegamento di antenna di telefonia mobile;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di imposizione di servitù coattiva sul fondo di proprietà del ricorrente per la realizzazione di un impianto di collegamento di antenna di telefonia mobile
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui FiberCop S.p.A. ha disposto l'imposizione di una servitù coattiva sul suo fondo sito nel Comune di Grosseto. Il procedimento riguarda un intervento finanziato con risorse del PNRR. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché si limita a rilevare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, trattandosi di un intervento finanziato con risorse del PNRR, trova applicazione l'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, che qualifica come parti necessarie dei giudizi disciplinati dalla disposizione le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR. Ha quindi ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni interessate, osservando le disposizioni relative alla notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza in via amministrativa. La trattazione di merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La disposizione impone la partecipazione necessaria al giudizio delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR e rende applicabile l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 49 c.p.a.
art. 49 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.
art. 1, comma 4, lett. l), d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021
La disposizione è richiamata per individuare la nozione di amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a interventi finanziati con risorse del PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie quando ricorrono i presupposti dell'art. 12-bis d.l. n. 68/2022; la loro mancata partecipazione impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
- L'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR deve essere effettuata nel termine perentorio stabilito dal giudice e secondo le regole speciali di notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
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