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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21452/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un accertamento fiscale relativo al periodo d'imposta 2006: a seguito del controllo del modello Unico SC 2007 presentato dalla società, l'Ufficio avviava il contraddittorio sugli studi di settore e, poi, emetteva avviso di accertamento con rideterminazione induttiva del reddito d'impresa da euro 13.500,00 a euro 100.000,00, recuperando a tassazione, tra l'altro, euro 86.500,00 ritenuti versamenti occulti dei soci; conseguentemente emetteva anche avvisi ai soci per distribuzione presunta dell'utile. I contribuenti impugnavano gli atti, ottenendo in primo grado l'annullamento, ma la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse considerato la prova documentale che gli euro 86.500,00 non erano ricavi occulti ma finanziamenti infruttiferi tracciati su conti correnti bancari; inoltre lamentavano omessa pronuncia su un motivo riproposto in appello circa l'erronea quantificazione dell'induttivo. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'accertamento induttivo e contestando, in sostanza, la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito (anche con riferimento a studi di settore, rimanenze, modalità di incasso e accertamento con adesione relativo ad annualità diversa).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto fondata la censura relativa all'omesso accertamento del quantum e alla mancata considerazione, nella motivazione della sentenza d'appello, della specifica contestazione sulla natura dei versamenti di euro 86.500,00, affermando che tale profilo era decisivo e non risultava esaminato. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in cassazione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi ritualmente devoluti; l'omessa considerazione di un fatto decisivo o di un motivo riproposto integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È deducibile l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per chiedere una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento induttivo richiede scritture contabili gravemente inattendibili nel loro complesso; la sua legittimità va verificata sulla base delle specifiche irregolarità accertate.

  • art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Per l'IVA l'accertamento induttivo segue criteri analoghi e presuppone l'inattendibilità complessiva della contabilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, la censura è fondata se la sentenza impugnata non mostra di avere esaminato una circostanza specificamente allegata e potenzialmente idonea a mutare l'esito della lite.
  • In materia di accertamento induttivo, il giudice deve verificare non solo la sussistenza di indici di inattendibilità della contabilità, ma anche il corretto quantum della ripresa fiscale rispetto alle contestazioni e alle prove documentali offerte dal contribuente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito.
  • L'accertamento induttivo presuppone irregolarità contabili gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture; la motivazione del giudice di merito deve dar conto di tale giudizio e delle specifiche ragioni della quantificazione effettuata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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