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Circolare

Circolare INAIL n. 39 del 20 giugno 1989

Operatività dell articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Modifiche alla circolare n. 120 del 1973.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, alla luce dell'orientamento della Cassazione, che l'art. 8 della legge n. 533/1973 ha natura processuale e non si applica alle decadenze sostanziali. Di conseguenza, solo le preclusioni e decadenze verificatesi nella fase contenziosa del procedimento amministrativo restano irrilevanti, mentre i termini perentori previsti dal Testo Unico INAIL per l'accesso alle prestazioni conservano efficacia. Viene quindi modificata parzialmente la circolare n. 120/1973, confermando l'applicabilità dell'art. 8 soltanto all'art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965.

Operatività dell'art. 8 della legge n. 533/1973 e modifica della circolare INAIL n. 120/1973

Operatività dell'art. 8 della legge n. 533/1973 e modifica della circolare n. 120/1973

La circolare interviene a parziale modifica della circolare INAIL n. 120/1973, in materia di disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie previdenziali e assistenziali, per adeguarne il contenuto all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione.

Natura processuale dell'art. 8 e limiti applicativi

L'Istituto richiama due pronunce della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 7638 del 17 dicembre 1986 e Cass. n. 7935 del 27 ottobre 1987, per affermare che l'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, va qualificato come norma di natura processuale. Da ciò deriva che la disposizione non è applicabile alle decadenze di carattere sostanziale e non può essere estesa ai casi di decadenza dai diritti per mancato esercizio entro il termine fissato dalla legge.

Effetti sulle procedure amministrative previdenziali

Secondo la nuova interpretazione, l'irrilevanza di vizi, preclusioni e decadenze opera solo per quelli verificatisi nella fase contenziosa del procedimento amministrativo. Restano invece fuori dall'ambito di operatività dell'art. 8 le decadenze che incidono sul diritto sostanziale e i fatti estintivi del diritto medesimo.

Conservazione della perentorietà di alcuni termini del Testo Unico

In conseguenza di tale impostazione, i termini previsti dagli articoli 122, 137, ultimo comma, 151, primo comma, 219 e 253 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, conservano il carattere di perentorietà. La circolare chiarisce che tali disposizioni riguardano procedimenti che prendono avvio con la domanda amministrativa e sono finalizzati al riconoscimento del diritto a prestazioni previdenziali, e non già procedimenti contenziosi instaurati con ricorso avverso provvedimenti negativi o silenzio-rifiuto dell'Ente.

Conferma dell'applicazione all'art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965

Diversamente, l'art. 8 della legge n. 533/1973 continua a operare con riferimento all'art. 104 del Testo Unico, norma che presenta un chiaro contenuto procedurale. Su questo punto la precedente impostazione della circolare n. 120/1973 non viene superata.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove istruzioni sostituiscono, dalla data della presente circolare, quanto riportato a pagina 3 della circolare n. 120/1973, alla voce "Procedure amministrative", punto a).

Punti principali

Inquadramento giurisprudenziale dell'art. 8 della legge n. 533/1973

La circolare richiama un orientamento ormai costante della Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ha natura esclusivamente processuale. Per tale ragione non si estende alle decadenze di carattere sostanziale né ai casi di perdita del diritto per mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge.

Rettifica della circolare n. 120/1973

Viene modificato quanto indicato nella circolare n. 120/1973 alla voce "Procedure amministrative", punto a). In particolare, non può più affermarsi l'irrilevanza generalizzata delle preclusioni e delle decadenze maturate nel corso delle procedure amministrative previdenziali, né l'esclusione della perentorietà di tutti i termini previsti dal Testo Unico.

Ambito di operatività dell'art. 8

L'art. 8 della legge n. 533/1973 continua a operare solo per i vizi, le preclusioni e le decadenze verificatisi nella fase contenziosa del procedimento amministrativo. Restano invece escluse dal suo ambito applicativo le decadenze e i fatti estintivi che incidono sul diritto sostanziale.

Termini del Testo Unico che restano perentori

Conseguentemente, i termini previsti dagli articoli 122, 137 ultimo comma, 151 primo comma, 219 e 253 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 conservano carattere di perentorietà, perché riguardano procedimenti che iniziano con la domanda amministrativa e sono finalizzati al conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali.

Conferma dell'applicabilità all'art. 104 del Testo Unico

Per l'art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965, che ha chiaro contenuto procedurale, l'art. 8 della legge n. 533/1973 continua invece a trovare applicazione.

Decorrenza della modifica

Le nuove indicazioni sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 120/1973, pagina 3, voce "Procedure amministrative", punto a), con effetto dalla data della presente circolare.

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