Circolare INAIL n. 33 del 22 maggio 1989
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle persone sottoposte a prove tecnico pretiche per l accertamento della qualifica professionale ai fini dell iscrizione nelle liste di collocamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i premi INAIL devono essere recuperati non solo per i giovani sottoposti a prove tecnico-pratiche, ma anche per i lavoratori e gli apprendisti che sostengono prove di idoneità ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento. Viene stabilito l'avvio del recupero dal 12 luglio 1978, con estensione oltre il 31 dicembre 1980 per i casi diversi dai giovani della legge n. 285/1977. Sono indicate le modalità operative per acquisire gli elenchi, richiedere i premi, contabilizzarli e trasmettere i dati statistici annuali.
Assicurazione INAIL per prove tecnico-pratiche ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento
Assicurazione INAIL per prove tecnico-pratiche ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento
La circolare interviene sulla copertura assicurativa INAIL delle prove tecnico-pratiche svolte per l’accertamento della qualifica professionale ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento. L’Istituto precisa l’ambito dei soggetti interessati, la decorrenza del recupero dei premi, gli importi dovuti e gli adempimenti operativi e contabili a carico delle Sedi.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
In base a precedenti disposizioni della Direzione generale, era stato già disposto il recupero dei premi assicurativi per i giovani sottoposti a prove tecnico-pratiche ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 6 luglio 1978, n. 351, convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, che modificava la legge 1° giugno 1977, n. 285.
La circolare recepisce l’avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo cui i premi devono essere percepiti anche:
- per le prove effettuate dai lavoratori ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento;
- per gli apprendisti che, terminato il periodo di apprendistato, chiedono di sostenere le prove di idoneità previste dall’articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Decorrenza del recupero
Per tali soggetti il recupero dei premi deve essere effettuato a partire dal 12 luglio 1978, data di entrata in vigore della legge n. 351/1978. La circolare chiarisce che il limite del 31 dicembre 1980 valeva solo per i giovani sottoposti a prova tecnico-pratica nell’ambito della disciplina originaria; per lavoratori e apprendisti, invece, il recupero va oltre tale termine.
Adempimenti operativi presso gli Uffici del lavoro e le Sedi INAIL
Le Sedi devono acquisire presso tutti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione gli elenchi dei centri di formazione e delle aziende di cui al secondo comma dell’articolo 16-quater, aggiunto alla legge n. 285/1977 dall’articolo 14 del D.L. n. 351/1978.
È inoltre richiesto che, nelle lettere con cui tali Uffici affidano a centri e aziende l’organizzazione delle prove tecnico-pratiche, venga richiamato:
- l’obbligo di versare all’INAIL la quota per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’invio all’INAIL di copia della lettera di affidamento.
Importi da richiedere
Per ciascuna prova tecnico-pratica sostenuta dalle persone interessate, le Sedi devono richiedere i seguenti importi:
- L. 730 pro-capite, più l’addizionale del 20% ex articolo 194 del Testo Unico, fino al 31 dicembre 1979;
- L. 1.850 dal 1° gennaio 1980;
- L. 6.000 pro-capite dal 10 agosto 1987.
Gli importi sono inoltre soggetti alla somma aggiuntiva prevista dall’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Gestione delle posizioni assicurative e contabilizzazione
Per ciascun centro di formazione e per ciascuna azienda deve essere istituita una "copertina per posizione di ditta assicurata" mod. 42 D.L., numerata con prefisso 918. In tale fascicolo devono essere raccolte le segnalazioni delle singole prove tecnico-pratiche e le somme dovute per ciascuna di esse.
I premi incassati devono essere contabilizzati separando:
- le quote pro-capite al sottoconto 010.01, gestione 110;
- l’addizionale del 20% ex articolo 194 del Testo Unico al sottoconto 010.02, gestione 110.
Rilevazioni statistiche e invio dei dati
Ai fini statistico-attuariali, ciascuna Sede deve comunicare alla Direzione generale - Servizio rischi il numero delle prove tecnico-pratiche sostenute e l’ammontare dei premi riscossi fino a tutto il 1988.
A decorrere dal 1989, i dati relativi all’assicurazione devono essere trasmessi ogni anno entro il 30 giugno dell’anno successivo, utilizzando il prospetto allegato alla circolare.
Punti principali
Ambito soggettivo dell'assicurazione
L'obbligo assicurativo riguarda le persone sottoposte a prove tecnico-pratiche per l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento. La circolare estende inoltre il recupero dei premi ai lavoratori che effettuano tali prove e agli apprendisti che, terminato il periodo di apprendistato, richiedono le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Decorrenza del recupero dei premi
Il recupero dei premi deve essere effettuato a partire dal 12 luglio 1978, data di entrata in vigore della legge n. 351/1978. Per i soggetti diversi dai giovani sottoposti a prova tecnico-pratica ex legge n. 285/1977, il recupero va proseguito anche oltre il 31 dicembre 1980, che costituiva il termine finale solo per quella specifica categoria.
Acquisizione degli elenchi e flussi informativi
Le Sedi devono acquisire presso tutti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione gli elenchi dei centri di formazione e delle aziende di cui al secondo comma dell'articolo 16-quater, inserito nella legge n. 285/1977 dall'articolo 14 del D.L. n. 351/1978. È inoltre opportuno che gli Uffici provinciali, nelle comunicazioni ai centri e alle aziende incaricati delle prove, richiamino l'obbligo di versare all'INAIL la quota assicurativa e inviino all'Istituto copia della lettera.
Importi dei premi dovuti
Per ciascuna prova tecnico-pratica devono essere richiesti: L. 730 pro-capite più l'addizionale del 20% ex articolo 194 del Testo Unico fino al 31 dicembre 1979; L. 1.850 dal 1° gennaio 1980; L. 6.000 pro-capite dal 10 agosto 1987. Gli importi sono inoltre gravati dalla somma aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Adempimenti delle Sedi e contabilizzazione
Per ciascun centro di formazione e per ciascuna azienda deve essere istituita una "copertina per posizione di ditta assicurata" mod. 42 D.L., numerata con prefisso 918, nella quale raccogliere le segnalazioni delle singole prove tecnico-pratiche e le relative somme dovute. I premi incassati vanno contabilizzati separando le quote pro-capite al sottoconto 010.01, gestione 110, e l'addizionale del 20% al sottoconto 010.02, gestione 110.
Rilevazioni statistiche e trasmissione dati
Ai fini statistico-attuariali, ciascuna Sede deve comunicare alla Direzione generale - Servizio rischi il numero delle prove tecnico-pratiche sostenute e l'ammontare dei premi riscossi fino all'anno 1988. A decorrere dal 1989, i dati relativi all'assicurazione devono essere trasmessi ogni anno entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo il prospetto allegato alla circolare.
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