Circolare INAIL n. 42 del 30 giugno 1989
Retribuzioni convenzionali ai fini dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all impresa familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la nuova retribuzione convenzionale di lire 35.000 al giorno per l’assicurazione obbligatoria INAIL dei familiari partecipanti all’impresa familiare, con decorrenza dal 1° gennaio 1989. Precisa il criterio di calcolo sulle giornate di effettiva presenza al lavoro, il regime del premio assicurativo e i criteri di liquidazione delle prestazioni. Segnala inoltre che dal 1° gennaio 1990 è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione secondo l’andamento del settore industriale.
Retribuzione convenzionale L. 35.000 giornaliere per familiari partecipanti all'impresa familiare
Retribuzioni convenzionali per i familiari partecipanti all'impresa familiare
La circolare INAIL n. 42 del 30 giugno 1989 interviene in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all’impresa familiare, richiamando il decreto ministeriale 27 dicembre 1988. Il provvedimento definisce la retribuzione convenzionale da assumere a base di calcolo e chiarisce le modalità applicative per premio e prestazioni.
Determinazione della retribuzione convenzionale
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha determinato in lire 35.000 giornaliere la retribuzione convenzionale per i familiari partecipanti all’impresa familiare indicati dall’art. 230-bis c.c.. La misura decorre dal 1° gennaio 1989 e si riferisce alle giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dal numero di ore lavorate nella singola giornata.
Nozione di giornate di effettiva presenza
La circolare precisa, richiamando un orientamento ministeriale consolidato, che per giornate di effettiva presenza non devono intendersi solo quelle in cui il lavoratore presta materialmente attività, ma anche quelle retribuite per disposizione di legge o di contratto pur in assenza di presenza fisica. Rientrano in tale nozione, a titolo esemplificativo:
- ferie;
- festività riconosciute;
- permessi retributivi.
Per tali giornate opera un limite massimo di 25 giornate nel mese.
Premio assicurativo
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare, la circolare conferma che il premio di assicurazione deve essere calcolato secondo il sistema ordinario. Diversamente, per i familiari coadiuvanti e per i soci del titolare artigiano continua ad applicarsi il premio speciale unitario, come già chiarito nella precedente circolare richiamata e nella circolare n. 56/1988.
Criteri di liquidazione delle prestazioni
In materia di prestazioni INAIL, la circolare distingue tra indennità per inabilità temporanea assoluta e rendita per inabilità permanente o ai superstiti.
Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, il calcolo deve essere effettuato sulla retribuzione convenzionale di lire 35.000 giornaliere per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1989. La stessa misura si applica anche ai trattamenti già in corso a tale data, purché risulti più favorevole rispetto a quella precedentemente utilizzata.
Per la rendita per inabilità permanente e ai superstiti, per gli eventi successivi al 1° gennaio 1989 la liquidazione deve avvenire sul minimale in vigore per il settore industriale, poiché la retribuzione convenzionale moltiplicata per 300 risulta inferiore a tale soglia retributiva.
Rivalutazione automatica dal 1° gennaio 1990
La circolare segnala infine che l’art. 2 del decreto introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale. L’importo dovrà essere adeguato nella stessa misura e con la stessa cadenza delle retribuzioni del settore industriale, ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Punti principali
Determinazione della retribuzione convenzionale
Il Ministero del lavoro, con decreto 27 dicembre 1988 pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 1989, ha fissato in lire 35.000 giornaliere la retribuzione convenzionale per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. La decorrenza è stabilita dal 1° gennaio 1989.
Criterio delle giornate di effettiva presenza
La retribuzione convenzionale si applica alle giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalle ore lavorate nella singola giornata. Per "effettiva presenza" devono intendersi non solo le giornate di lavoro prestato, ma anche quelle retribuite per legge o contratto pur senza presenza fisica, come ferie, festività riconosciute e permessi retributivi, entro il limite massimo di 25 giornate mensili.
Premio di assicurazione
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare il premio di assicurazione va calcolato secondo il sistema ordinario. Restano invece soggetti al premio speciale unitario i familiari coadiuvanti e i soci del titolare artigiano, come già chiarito nelle precedenti circolari richiamate.
Trattamento delle prestazioni INAIL
L’indennità per inabilità temporanea assoluta va calcolata sulla retribuzione convenzionale di lire 35.000 giornaliere per gli eventi dal 1° gennaio 1989 e, se al 1° gennaio 1989 il trattamento era già in corso, anche per tali fattispecie quando la nuova misura risulti più favorevole rispetto a quella già applicata. La rendita per inabilità permanente e ai superstiti, per gli eventi successivi al 1° gennaio 1989, deve essere liquidata sul minimale del settore industriale, poiché la retribuzione convenzionale moltiplicata per 300 è inferiore a tale limite.
Rivalutazione automatica dal 1° gennaio 1990
L’articolo 2 del decreto introduce, dal 1° gennaio 1990, la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale. Tale importo sarà adeguato con la stessa misura e cadenza delle retribuzioni del settore industriale, ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 1124/1965.
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